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Riferimenti normativi: Art.6, c.5, D.Lgs.n.472/1997- Art.6, c.2, L.n.212/2000

Focus: Si può perdere il beneficio della rateizzazione del debito tributario per tardivo pagamento di una rata scaturente da causa di forza maggiore? Sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale per la Toscana con la sentenza n.323/4 del 25/02/2022.

Principi generali: L'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, prevede la forza maggiore quale causa di non punibilità delle violazioni tributarie e rende inapplicabili le sanzioni amministrative. La nozione di forza maggiore in materia tributaria, ripresa dal diritto penale, è un evento imprevisto ed imprevedibile che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, ed è la causa per cui il soggetto commette una violazione ad esso non imputabile, ponendola in essere nonostante tutte le cautele adottate. La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull'ambito applicativo della citata norma ribadendo, con la recente sentenza n. 39548/2021, che la forza maggiore in materia tributaria scaturisce da un evento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n.22153/2017; Ord. n. 8175/2019 ). La questione è stata ripresa della Commissione regionale per la Toscana con la sentenza n.323/4 del 25/2/2022. 

Nel caso in esame, una società ha impugnato cinque intimazioni di pagamento conseguenti alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale di importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate con altrettante cartelle di pagamento, relative agli anni di imposta dal 2011 al 2015. La Società godeva del suddetto beneficio perché aveva presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazione di acquiescenza a seguito di una verifica fiscale subita nel 2016 e, di conseguenza, aveva versato nel 2017 la somma di2.450.000 euro (pari a circa l'80% del dovuto) a titolo di imposte, sanzioni e interessi, optando - per il residuo - per una rateizzazione in quindici rate trimestrali. La quarta rata, scadente, però, era stata pagata con alcuni mesi di ritardo, unitamente alla quinta rata, nel 2018.

Il ritardo del versamento della rata era dovuto ad una causa esterna, cioè ad un intervento chirurgico d'urgenza a cui era stato sottoposto il padre dell'amministratrice unica della società. Tale evento, grave ed imprevedibile, aveva costituito, secondo la società ricorrente, una causa di forza maggiore idonea ad escludere la punibilità dell'agente ai sensi dell'art.6, comma 5, D.Lgs.n.472/1997. La ricorrente, inoltre, lamentava la violazione dell'art.6, c. 2, della L.n.212/2000 da parte dell'Agenzia delle Entrate per non aver comunicato preventivamente alla società il ritardo maturato violando, così, il relativo dovere di informazione e di buona fede.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso osservando che l'intervento chirurgico eseguito sul padre della legale rappresentante costituiva un evento che non poteva essere qualificato in termini di forza maggiore, "difettandone i caratteri propri e, in particolare, la costrizione inopponibile che ne sarebbe derivata alla stessa legale rappresentante quale persona fisica …". Tale circostanza non giustificava, altresì, il ritardo del pagamento di quanto dovuto, se posta a confronto con un'altra società detenuta al 45% dal padre dell'amministratrice, con riguardo alla quale gli obblighi tributari erano stati regolarmente adempiuti anche nel periodo in esame. Infine, ha ritenuto infondata l'eccepita violazione del dovere di informazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto tra i casi previsti, ex art.6, comma 2, della L.n.212/2000, non rientra il caso di specie concernente l'informazione delle conseguenze derivanti dal ritardo di un pagamento, peraltro stabilite in norme di legge.

La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale che ha rigettato l'appello ribadendo che, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza, l'intervento chirurgico d'urgenza del padre della amministratrice unica della società appellante non può essere qualificato in termini di forza maggiore. Infatti, la forza maggiore, come già detto in premessa, scaturisce non solo da un evento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, ma anche di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate. Nel caso di specie, invece, la società non aveva predisposto alcun accorgimento finalizzato ad assicurare il regolare pagamento delle rate del debito tributario. D'altra parte, la contribuente al momento in cui aveva richiesto la rateazione del debito era stata, necessariamente, informata del fatto che, in caso di mancato rispetto del piano rateale, sarebbe intervenuta la decadenza dal beneficio. Di conseguenza, la stessa è incorsa nella decadenza dal beneficio della rateazione non a causa di un difetto di informazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ma per effetto dell'inadempimento protratto fino alla scadenza rateale successiva.