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Mercoledì scorso sono state approvate dalla Camera, in sede di conversione del decreto liquidità - attualmente all'esame del Senato -, importanti modifiche all'art. 13 del D.L. n. 23/2020: è stata estesa la garanzia dello Stato al 100% su finanziamenti fino a 30.000 euro con durata fino a 10 anni e, per le rinegoziazioni di debito, obbligo di erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25%.

La precedente versione della normativa contenuta nella lett. m) dell'art. 13 comma 1 D.L. n. 23/2020 prevedeva, per i prestiti con garanzia pubblica, che il finanziamento dovesse avere un preammortamento minimo di 24 mesi, una durata massima di 72 mesi e un importo massimo, comunque non superiore a 25.000 euro, pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario risultanti dall'ultimo bilancio o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla domanda di garanzia, con possibilità di utilizzare altra idonea documentazione limitata ai beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

La riscrittura della lett. m), revisionata dal primo passaggio parlamentare, chiarisce anzitutto che tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni professionali e le società tra professionisti e non soltanto dunque gli esercenti arti e professioni in forma individuale, nonché gli agenti e subagenti di assicurazione ed anche i broker; inoltre prevede altresì:

- alza da 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo del finanziamento;

- sostituisce il parametro unico del 25% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, con i due parametri di cui ai num. 1) e 2) della lett. c), ossia, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell'ultimo anno disponibile o il 25% del fatturato 2019;

- consente di ricorrere a idonea documentazione, diversa dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata - anche mediante autocertificazione -, alla generalità dei beneficiari e non più soltanto a quelli costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

Al fine di consentire di beneficiare delle più favorevoli norme in materia di importo massimo e durata del finanziamento, viene altresì inserita una nuova lett. m bis), ai sensi della quale, per i finanziamenti concessi con le garanzie di cui alla lett. m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liquidità, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Un altro allargamento delle maglie viene previsto con la possibilità che la garanzia al 100% possa essere rilasciata anche a beneficiari finali che presentano esposizioni classificate prima del 31 gennaio 2020 come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo la Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia, se alla data di richiesta del finanziamento tali esposizioni non sono più classificabili come credito deteriorato ai sensi dell'art. 47-bis del Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575.

Per le operazioni di rinegoziazione del debito di cui alla lett. e), sempre del 1 comma dell'art. 13, non comprese, come accennato, tra quelle per le quali il rilascio delle garanzie può estendersi a beneficiari con le predette esposizioni, le novità consistono invece nel fatto che, per fruire della garanzia pubblica nella misura dell'80% rilasciata dal Fondo PMI, non basta più l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 10%, bensì al 25%, fermo restando che tale maggiore percentuale varrà solo per i finanziamenti deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 23/2020, mentre fino a tale data continua a valere la regola del 10% di credito aggiuntivo.

Ovviamente non ci aspettiamo un'erogazione immediata ed automatica da banche e confidi vari, ma quanto meno l'allungamento da 72 mesi a 120 mesi del periodo di ammortamento potrà dare maggiore slancio alle aziende che stanno faticosamente tentando di riavviare una normale gestione finanziaria delle risorse.

Meditate contribuenti, meditate.