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 Tra le varie misure varate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto Cura Italia ha previsto, all'articolo 125, una proroga dei termini nel settoreassicurativo, sia di quelli connessi alla scadenza annuale della copertura assicurativa sia quelli entro i quali, nel caso di denuncia di sinistro, l'assicurazione deve formulare una propria offerta di risarcimento.

In relazione alla scadenza annuale della copertura assicurativa, il decreto Cura Italia proroga di altri 15 giorni il termine di 15 giorni di operatività della copertura assicurativa successivi alla scadenza della polizza auto sono prorogati di ulteriori 15 giorni. Difatti, il secondo comma del citato articolo 125 stabilisce che "fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni".

Come è noto, le polizze di RCA hanno una durata annuale non tacitamente prorogabile: l'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private stabilisce che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

 Il decreto Cura Italia interviene su questo periodo di ultrattività di 15 giorni durante i quali l'assicurazione è tenuta a mantenere operante la copertura assicurativa, estendendo il periodo di mora (ultrattività) alla scadenza annuale del contratto da 15 a 30 giorni, durante i quali la polizza rimane operativa e il rischio di circolazione coperto; l'estensione di mora è previsto sino al 31 luglio 2020, sicché la disposizione in commento riguarda esclusivamente le polizze scadenti entro questa data.

Deve escludersi, tuttavia, che siffatta proroga di ulteriori 15 giorni possa estendersi anche all'assicurazione dei rischi accessori alla garanzia RCA eventualmente previste in polizza (comprendente le garanzie accessorie quali furto, incendio, infortuni, ecc.), previste dal comma 2 dell'art. 170 bis del codice delle assicurazioni private: siffatto comma, infatti, non è richiamato dal decreto Cura Italia.

Analogamente, il Decreto Cura Italia non estende la proroga di 15 giorni del periodo di mora in occasione della scadenza infrannuale del contratto RCA, prevista dall'art.1901 del c.c.: in siffatte ipotesi, quindi, il contraente, per avere la copertura assicurativa al veicolo assicurato, dovrà effettuare il pagamento del premio entro i 15 giorni dalla scadenza (si segnala, tuttavia, che molte imprese assicuratrici hanno esteso di propria iniziativa a 30 giorni anche il periodo di mora nelle scadenza infrannuale, per cui è consigliabile contattare la propria agenzia per avere contezza sulle determinazioni prese).

 Sempre in relazione alla scadenza annuale della copertura assicurativa, un maxiemendamento al decreto Cura Italia approvato dal Senato ed ora alla Camera per la conversione in legge, riguarda la possibilità dell'assicurato – la cui polizza sia in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 luglio – di richiedere la sospensione dell'RC Auto fino al termine massimo del 31 luglio. Per usufruire della sospensione sarà necessario che l'interessato invii – a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento convertito in legge –una formale richiesta alla propria compagnia assicuratrice; la sospensione potrà essere concessa a partire dalla data di ricezione della richiesta e sarà senza penali od oneri di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato; la sospensione sarà accordata solo se il veicolo non venga lasciato su strade o parcheggi pubblici o su aree equiparate a strade pubbliche.

In relazione ai termini entro i quali, nel caso di denuncia di sinistro, l'assicurazione deve formulare una propria offerta di risarcimento, il terzo comma dell'art. 125 del decreto Cura Italia prevede che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Sebbene la norma faccia espresso riferimento al solo all'art. 148 del codice delle assicurazioni private disciplinante l'ordinaria procedura di risarcimento, si ritiene che la stessa sia applicabile anche nella procedura d'indennizzo diretto ex art. 149 dello stesso codice; inoltre, conformemente alla ratio legis, la proroga dei termini sarà applicabile sia per le richieste risarcitorie pervenute all'impresa a far data dal 17 marzo 2020 sia per i procedimenti di valutazione già pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

La proroga dei termini per formulare l'offerta non è generalizzata: l'impresa assicuratrice potrà ricorrere alla stessa solo laddove sia necessario un intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone.

Ne deriva che nessuna proroga dovrà accordarsi nel caso in cui il perito o il medico legale siano già intervenuti o in tutti quei casi in cui l'accertamento peritale possa essere esperito a distanza, sulla base dei soli documenti disponibili, senza la necessità di un'ispezione diretta (si pensi al caso di un'auto distrutta e che non possa essere riparata); è pur sempre possibile chiedere alla Compagnia di ottenere il pagamento di un primo acconto, sulla base di un primo parere che il medico legale/perito possa formulare sulla base della documentazione già disponibile, aspettando il saldo dell'offerta all'esito della visita del paziente o dell'ispezione del veicolo.