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 Con sentenza n.6973/ del 05/08/2022 il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di domanda di condono edilizio sussiste la necessità di provvedere al versamento integrale di quanto dovuto a titolo di oblazione pena la declaratoria di improcedibilità della domanda e la conseguente caducazione del relativo procedimento.

(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.

I fatti di causa

A seguito di domanda di condono, il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione in considerazione del mancato versamento dell'oblazione nel termine previsto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 37 del D.L. 269/2003.

Il ricorrente ha impugnato la suddetta ordinanza per difetto di motivazione dinanzi al Tar, il quale ha rilevato l'improcedibilità della domanda di sanatoria motivata dal Comune per omesso versamento dell'oblazione.

Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in quanto il T.a.r. non avrebbe rilevato il difetto di motivazione da cui sarebbe affetto l'atto impugnato, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato integrale versamento dell'oblazione non sarebbe tale da precludere la regolarizzazione dell'abuso edilizio.

Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e la causa è passata in decisione.

 La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha evidenziato che il riferimento normativo in materia è da rinvenirsi nell'art.27 D.P.R. n.380/2001 rubricato "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", il quale descrive precisamente le conseguenze derivanti dal mancato versamento dell'oblazione, in quanto "l'omessa corresponsione della seconda rata dell'oblazione computata con la domanda di condono edilizio, né nei termini stabiliti dall'art. 35 l. n. 47 del 1985, né in quelli fissati dall'art. 39, comma 6, l. n. 724 del 1994, rende improcedibile l'istanza di condono, a norma di quest'ultimo articolo, indipendentemente dal mancato versamento delle somme richieste a conguaglio con la determinazione, in via definitiva, dell'importo dell'oblazione, senza che all'uopo non si richieda alcun provvedimento ulteriore (trattandosi di misura sanzionatoria fissata direttamente dalla legge) e senza che rilevi che l'Amministrazione abbia o meno richiesto il pagamento delle rate successive alla prima" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, n.4401/2007 richiamato).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, quindi "dall'improcedibilità della domanda di condono deriva in via automatica la riattivazione dei poteri repressivi che la richiamata normativa attribuisce all'autorità comunale e che affonda le sue radici nella stessa incontestata natura abusiva delle opere edilizie oggetto della domanda condonistica."

I giudici amministrativi hanno rilevato che effettivamente nel caso di specie il provvedimento demolitorio è stato emesso dopo che il Comune ha dichiarato la precedente domanda di condono edilizio improcedibile per il mancato integrale versamento di quanto dovuto a titolo di oblazione.  

 Infatti nell'ordinanza di demolizione sono state esplicitate le ragioni poste a suo fondamento, ragioni che sono strettamente collegate al precedente provvedimento con il quale è stata disposta l'improcedibilità della domanda di sanatoria. Sussiste, quindi, a parere del Consiglio di Stato, la diretta consequenzialità tra l'atto che ha decretato la cessazione dell'iter procedimentale innescato dalla domanda di sanatoria ed il successivo ordine demolitorio.

Inoltre il collegio ha esaminato le deduzioni dell'appellante in merito al carattere non irrisorio del versamento effettuato. Infatti, avendo l'appellante provveduto al versamento pari al 40% dell'oblazione ed al 50% degli oneri concessori, egli ha eccepito che tali versamenti sarebbero tali da non precludere il rilascio del condono.

A questo proposito il Collegio ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le suddette deduzioni, in quanto

  • mirano ad inficiare il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha decretato l'improcedibilità della domanda di condono, provvedimento che, tra l'altro, non risulta ritualmente impugnato dall'appellante;
  • né tengono in considerazione la necessità, prevista dal legislatore, di provvedere al versamento integrale di quanto dovuto a titolo di oblazione pena la declaratoria di improcedibilità della domanda e pertanto la caducazione del relativo procedimento.

Per le suesposte ragioni, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha respinto l'appello.