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Inquadramento normativo: Art. 1138 c.c.; Legge n. 201/2010 (ratifica Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13/11/1987); Legge n. 130/2008 (ratifica Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Norme che vietano di possedere animali domestici: L'art. 1138, coma 5, c.c., stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Questa norma trova applicazione sia in caso di regolamento condominiale assembleare che in caso di regolamento condominiale contrattuale (Tribunale Cagliari, ordinanza del 22 luglio 2016).

La normativa europea: La norma in questione trae origine, a livello europeo:

  • dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 che sancisce l'obbligo morale dell'uomo "di rispettare tutte le creature viventi", affermando, da un lato i) l'importanza degli animali da compagnia, dall'altro ii) il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita;
  • dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale, all'articolo 13, stabilisce che l'Unione e gli Stati membri "tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".(Tribunale Cagliari, ordinanza del 22 luglio 2016).

La normativa europea su richiamata è stata recepita, successivamente, dall'Italia e ha poi influenzato la riforma dell'art. 1138, comma 5, c.c. Infatti, tale riforma riprende tutti quei principi che costituiscono il frutto dell'evoluzione, nella coscienza sociale, della rinnovata considerazione del rapporto uomo-animale; un rapporto, questo, che è diventato espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. (Tribunale Cagliari ordinanza del 22 luglio 2016). 

In questa prospettiva, l'operatività della norma in questione non può essere limitata ai solo regolamenti condominiali successivi alla sua entrata in vigore, ma anche a quelli anteriori. Con l'ovvia conseguenza che tutte le clausole contenute nei regolamenti condominiali che vietano di possedere animali domestici sono da considerarsi nulle.

È possibile vietare il transito degli animali domestici sulle parti comuni? L'art. 1138, comma 5, c.c. è una norma che tende a garantire il diritto della persona a possedere un animale domestico nell'ambito della sua proprietà privata. In tale ottica, appare chiaro che il regolamento di Condominio non può spingersi sino al punto di porre limitazioni all'uso della proprietà privata: uso, questo, in cui rientra anche il diritto del condomino di possedere un animale domestico. Detto questo, se:

  • da un lato, applicando la disposizione suddetta, devono essere considerate nulle tutte quelle clausole regolamentari che prevedono un divieto di possesso e/o detenzione di animali domestici, perché limitative dell'uso della proprietà privata,
  • dall'altro, devono essere considerate valide quelle che pongono limitazioni all'uso delle parti comuni da parte di determinati condomini (tra le tante Cass., n. 5336/17, richiamata da Tribunale Monza, sentenza del 28 marzo 2017)).

E ciò in considerazione del fatto che le parti comuni restano fuori dall'ambito operativo dell'art. 1138, comma 5, c.c. In forza di quanto sopra detto, ne consegue che sono valide le clausole contenute nel regolamento condominiale che limitino l'uso dell'ascensore, impedendo di utilizzarlo per trasporto di animali domestici.


In tali casi, non risulta violato l'uso della proprietà privata da parte del condomino che possiede un animale, in quanto lo stesso potrebbe usufruire di altro servizio comune, come le scale, per muoversi con i predetti animali. Diversamente, sono da considerarsi nulle quelle clausole che impediscono al condomino l'uso, con il proprio animale domestico, del vialetto comune d'accesso. In questa ipotesi, dette clausole non pongono solo una limitazione delle parti comuni (quale appunto il vialetto d'accesso), ma impediscono al proprietario di accedere alla propria abitazione con l'animale. Questo costituisce una limitazione di cui all'art. 1138, comma 5, c.c., non consentita (Tribunale Monza, sentenza del 28 marzo 2017).

Uso di parti comuni con animali domestici in assenza di un regolamento di condominio: In assenza di regolamento di Condominio "l'usare gli spazi comuni di un edificio condominiale facendovi circolare il proprio animale senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza (come per esempio, nel caso di un cane che circola nel cortile senza museruola e guinzaglio) può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente degli spazi comuni" (Cass., n. 14353/2000, Tribunale Modena, sentenza del 5 febbraio 2016).