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Se un bando di concorso prevede l'esclusione dalla procedura in caso di mancata presentazione del candidato nel giorno e nell'ora dello svolgimento della prova, non può essere invocato «il concetto di forza maggiore, quale esimente del diritto penale [...] applicato anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità il concorrente che si è assentato per timore dovuto all'epidemia da Covid 19. E ciò in considerazione del fatto che il concetto di forza maggiore non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (ex multis cass. Pe., Sez. I, 24 gennaio 2019 n. 12613)».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 12765 del 30 novembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'annullamento, tra gli altri, del calendario delle prove della procedura straordinaria per titoli ed esami indetta con Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020. In buona sostanza il ricorrente riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso su citato, ma una volta convocato per la prova, vi ha rinunciato per timore dovuto all'epidemia da Covid 19. Per tale sua assenza, egli è stato escluso dalla procedura. In punto, il ricorrente lamenta che tale esclusione è illegittima in quanto il bando avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento di una prova in una sessione suppletiva per i concorrenti che si fossero trovati nell'impossibilità di sostenere la prova per motivi di quarantena/positività dovuti al Covid-19. 

Il ricorrente, con l'impugnazione in esame, inoltre, rivendica nel suo interesse e in quello di questi candidati la previsione di una sezione concorsuale suppletiva.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar.

La decisione del Tar

Secondo i Giudici amministrativi, il ricorso è palesemente inammissibile innanzitutto perché per poter agire in giudizio occorre che sussistano la legittimazione ad agire e l'interesse concreto e attuale al ricorso. Nel caso di specie queste condizioni sono ravvisabili limitatamente alla domanda presentata dal ricorrente a sua tutela e non alla domanda formulata a tutela degli altri candidati che versano «nell'assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale... a causa di quarantena/positività al Covid-19». Pertanto, ad avviso del Tar, il ricorso è ammissibile nei limiti suddetti. Ciò malgrado, a parere dei Giudici amministrativi, il ricorso è infondato nel merito in quanto «la calendarizzazione delle prove, oggetto di gravame, è intervenuta durante la vigenza della [...] normativa di legge che consentiva, anzi sollecitava [...] addirittura lo svolgimento delle prove concorsuali, [...] nel rispetto delle misure volte a tutelare la salute dei candidati, dei commissari e, più in generale, della collettività, sulla base di appurati studi di carattere tecnico e di valutazioni tecnico-politiche che caratterizzano tale disciplina legislativa». Misure, queste, adottate dall'Amministrazione ministeriale e conformi alla predetta normativa, come risulta dal Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte" prodotto in giudizio e che, prima dello svolgimento delle prove, è stato comunicato a tutti i candidati. Le misure in questione non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale, invece, si è limitato a valutare, senza dati di riscontro, come grave la situazione epidemiologica; una gravità, questa, che a suo dire, avrebbe dovuto giustificare la sospensione delle prove concorsuali a tutela della sua salute e di quella degli concorrenti. 

Tale doglianza, secondo i Giudici amministrativi, non invade direttamente i provvedimenti amministravi impugnati, i quali – come sopra detto – sono stati adottati nel rispetto della coeva disciplina normativa. Da tanto ne consegue la piena legittimità delle prove concorsuali svoltesi prima della entrata in vigore delle nuove misure (ossia prima del 6 novembre 2020).

Il fatto, poi, che nel bando di concorso sia stato previsto che la mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura, implica in capo a ciascun candidato un onere di presentarsi senza possibilità alcuna di richiedere il differimento della prova. E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la mancata presentazione del ricorrente è stata imputata al solo timore dell'epidemia e non a una situazione di isolamento, perché persona infetta, o di quarantena, perché persona contatto stretto di casi con infezione da Covid 19. Con l'ovvia conseguenza che, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, non può essere invocato «il concetto di forza maggiore, quale esimente del diritto penale [...] applicato anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità il ricorrente dalla mancata presentazione, in quanto detto concetto non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo del ricorrente (ex multis cass. Pe., Sez. I, 24 gennaio 2019 n. 12613)».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto infondato il ricorso e l'ha respinto.