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L'introduzione nell'ambito di una procedura concorsuale di una matita da parte di un concorrente non può costituire causa di esclusione se il bando si sia limitato solo a vietare l'introduzione nell'aula di manuali e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Questo ha statuito il T.A.R. Lazio con sentenza n. 4559 del 19 aprile 2021 (www.giustizia-amministrativa.it).

Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente ha partecipato al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria. È accaduto che, durante l'espletamento della prova, è stata trovata in possesso di una matita e, per tali ragioni, il personale Responsabile d'aula ha interrotto e annullato la di lei prova, invitandola ad abbandonare l'aula.

Contro il provvedimento di annullamento e di relativa esclusione la ricorrente ha promosso il ricorso dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno esaminare il divieto sancito nel bando di concorso. Quest'ultimo individua come causa di esclusione dalla procedura concorsuale il possesso da parte dei candidati, durante lo svolgimento della prova scritta, di manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari, smartphone, palmari e di ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il divieto di introduzione di tali strumenti è finalizzato a evitare, durante il concorso, la consultazione degli stessi o l'interazione tra candidati. Orbene, tornando al caso in esame, secondo i Giudici amministrativi, la matita, unico strumento di cui la ricorrente era in possesso al momento dello svolgimento della prova, non è idonea alla memorizzazione di informazioni, né alla trasmissione di dati. Infatti, essa, destinata solo a riportare su supporto cartaceo le conoscenze del concorrente, è un oggetto privo, ontologicamente, […] della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato [...]. La matita, inoltre, per la sua struttura non è neanche idonea a essere utilizzata come veicolo di microcomponenti hardware o microchip atti all'immagazzinamento e allo storage dei dati. Essa, invero, è dotata di sola consistenza materiale, carente [...] di "anima" informatica, essendo costituita, com'è noto, da una "anima" scrivente, che è una mina consistente in una miscela di polveri di grafite e di argilla, la cui quantità ne determina la durezza, inserita in un involucro di materiale legnoso o affine saldamente inglobato ovvero incorporato nella mina, non estraibile. In buona sostanza la matita si differenzia dalla penna. Quest'ultimo strumento, essendo scomponibile in quanto costituito da un supporto plastico esterno in cui è inserita la cannuccia, potrebbe prestarsi a essere impiegato come veicolo di microcomponenti hardware o microchip atti all'immagazzinamento e allo storage di dati e informazioni. 

Il che spiega la ragione per la quale ai candidati ammessi a sostenere una qualsivoglia procedura concorsuale che preveda lo svolgimento di prove scritte, è vietato utilizzare penne da loro introdotte in aula e viene loro consegnata e messa a disposizione la penna fornita dalla commissione. Divieto, questo, che, per i motivi su esposti, non può essere esteso anche all'introduzione di una matita.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, ad avviso del Tar, non si ravvisa nella condotta della ricorrente, posta in essere dalla stessa durante lo svolgimento della prova e consistita nell'introduzione in aula di una matita, una violazione del divieto di cui alla lex specialis e quindi una condotta idonea a configurarsi come causa di esclusione della ricorrente medesima dalla procedura. Con l'ovvia conseguenza che, a parere dei Giudici amministrativi:

  • i provvedimenti impugnati vanno annullati, essendo gli stessi macroscopicamente viziati per eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per travisamento del fatto e per sviamento;
  • il ricorso va accolto.