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Con sentenza n. 4013 del 02 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha stabilito che nel caso in cui il rilascio di nuove concessioni demaniali sia subordinato all'accertamento di fenomeni erosivi, è necessario che la Pubblica Amministrazione, prima di provvedere sull'istanza di rilascio, debba procedere ad un monitoraggio che corrisponda ad una corretta e completa istruttoria sul punto. Con l'ovvia conseguenza che la mancanza di tale monitoraggio equivale ad una carenza inficiante l'eventuale e successivo diniego di concessione. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato. Il ricorrente, titolare di un albergo insistente sulla costa, ha presentato istanza per ottenere concessione demaniale marittima per un tratto su cui realizzare una spiaggia attrezzata al servizio della sua struttura alberghiera. È accaduto che la Pubblica amministrazione competente ha evidenziato che:

  • l'area interessata dalla concessione è classificata dalla Regione, nell'adozione del Piano regionale delle coste, come area in erosione;
  • la predetta area non può costituire un'area al servizio e quindi strumentale all'albergo, perché confinante con un campeggio e priva di disponibilità di limitrofi spazi destinati a parcheggio.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'ente comunale ha respinto l'istanza del ricorrente, emettendo un provvedimento di diniego. Il ricorrente ha impugnato tale atto dinanzi al TAR. In primo grado, il ricorso è stato rigettato e così il ricorrente ha deciso di proporre appello alla sentenza a sé sfavorevole. Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato. I Giudici amministrativi, innanzitutto, partono dall'esame delle norme del Piano regionale richiamato dalla Pubblica amministrazione resistente, secondo cui "il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio...". 

A parere del Consiglio di Stato, tali norme devono essere interpretate nel seguente modo:

  • per le aree a rischio erosione, in linea di principio, è ammesso il rilascio di concessione demaniale;
  • la concessione demaniale è, tuttavia, ammessa solo se venga espletata un'attività di monitoraggio, all'esito della quale il fenomeno di erosione non risulti concreto.

Orbene, tornando al caso in esame, il Comune ha fondato i motivi del diniego richiamando solo genericamente il fenomeno "costa in erosione", senza dar atto del fatto che materialmente sia stata espletata un'apposita attività istruttoria diretta ad accertare l'attualità del rischio in questione. A parere dei Giudici Amministrativi, in tali casi, non è sufficiente addurre come motivazione del diniego la sussistenza nell'area interessata di un potenziale rischio erosione dal momento che il fenomeno in esame deve essere necessariamente appurato attraverso un attento monitoraggio della predetta area. Solo all'esito di tale modus operandi, l'Amministrazione può valutare se l'istanza di concessione demaniale sia o meno meritevole di accoglimento. La mancanza di qualsivoglia attività istruttoria rende l'eventuale diniego un atto illegittimo. Secondo il Consiglio di Stato, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, manca del tutto l'espletamento di questo tipo di attività, con l'ovvia conseguenza che il provvedimento sfavorevole al ricorrente è risultato suscettibile di annullamento perché illegittimo. L'illegittimità del diniego opposto, peraltro, emerge anche sotto un altro profilo. Vediamo quale. Il Comune ha negato la concessione demaniale fondando la motivazione anche con riferimento alle seguenti circostanze:

  • inesistenza di un rapporto di strumentalità tra spiaggia e struttura alberghiera;
  • mancanza di disponibilità di uno spazio da adibire a parcheggio al servizio della spiaggia.

Come sostenuto per le affermazioni relative al fenomeno di erosione, anche per le affermazioni appena citate, appare evidente l'assenza di un'adeguata attività istruttoria da parte dell'ente comunale. E questo si evince dal fatto che se l'Amministrazione avesse condotto un'adeguata istruttoria del caso, avrebbe facilmente riscontrato che l'area oggetto della richiesta di concessione non è situata ad una distanza tale da essere incompatibile con il concetto di spiaggia accessoria. Un concetto, questo, che non viene meno neppure se, nel caso di specie, si è riscontrata la mancanza di uno spazio da adibire a parcheggio. E ciò perché la distanza tra la spiaggia e la struttura di proprietà del ricorrente rende plausibile che, come comunemente può accadere, i clienti … raggiungano la spiaggia medesima dall'albergo, ove abbiano parcheggiato le loro automobili, sia a piedi sia con un mezzo dedicato del tipo di una navetta. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, non sarebbe necessario, ai fini della questione dell'accessorietà della spiaggia, la presenza di un'ulteriore area da destinare a parcheggio. Con l'ovvia conseguenza che il Consiglio di Stato ha ritenuto di annullare il diniego opposto, anche sotto questo ulteriore profilo. In virtù della dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo impugnato, i Giudici hanno ordinato al Comune di riesaminare la pratica attraverso una corretta e completa istruttoria, da un lato, al fine di eseguire il "monitoraggio" della spiaggia per verificare se essa sia o no a rischio di erosione; dall'altro lato, al fine di verificare se la collocazione della struttura così come progettata sia in concreto compatibile con una sua accessorietà rispetto all'albergo, anche quanto alla fruibilità dei parcheggi esistenti presso quest'ultimo.