Imagoeconomica_1506542

Inquadramento normativo: Artt. 18, 19, 20, 42, 47 c.p.c., art. 1182 c.c.

La competenza territoriale e il compenso per prestazioni professionali: Il compenso per prestazioni professionali, ove non sia stata stipulata alcuna convenzione in merito, costituisce un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale. Ne consegue che se sorgono contestazioni in punto, l'attore può scegliere di agire dinanzi a un giudice, la cui competenza territoriale andrà individuata in base al criterio generale, ossia il foro del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure potrà optare per il foro facoltativo del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 20, c.p.c., seconda ipotesi). Tale luogo, a sua volta, andrà individuato, ai sensi dall'art. 1182, ultimo comma, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., n. 6096/2013, richiamata da Cass, n.12156/2021).

La competenza territoriale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il regolamento di competenza: Se il professionista, al fine di recuperare il compenso per le sue prestazioni, propone ricorso contro il debitore e ottiene ingiunzione di pagamento, è possibile che l'ingiunto introduca un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo. In tali casi l'opponente conserva la posizione di convenuto, visto che per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass., n. 21706/2019, richiamata da Cass, n.12156/2021). 

Questo sta significare che ove l'opponente eccepisca l'incompetenza territoriale, qualora si tratti di competenza territoriale derogabile e sussistano più criteri concorrenti (come per le cause aventi ad oggetto i diritti di obbligazione e quindi il compenso per prestazioni professionali), il suddetto opponente – quale convenuto in senso sostanziale – avrà l'onere (Cass, n.12156/2021):

  • di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri (Cass, n.12156/2021);
  • di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione (Cass, n.12156/2021).

Se l'opponente non contesta nel modo su indicato e non fornisce la suddetta prova, l'eccezione andrà rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass., n. 17311/2018, richiamata da Cass, n.12156/2021). In questi casi, se il giudice decide solo sulla competenza, il mezzo di impugnazione esperibile sarà unicamente il regolamento necessario di competenza. E ciò anche se il giudizio giungerà dinanzi alla Corte d'appello e quest'ultima si pronuncerà solo sulla competenza. 

A tal proposito, un orientamento recente della giurisprudenza ha affermato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione […] (Cass., n. 33443/2019, richiamata da Cass, n.12156/2021). Nell'ipotesi di proposizione di ricorso ordinario per cassazione in luogo del regolamento di competenza, il primo potrà essere convertito nel secondo a condizione che esso:

  • abbia i requisiti formali e sostanziali del regolamento (Cass., n. 33443/2019, richiamata da Cass, n.12156/2021);
  • sia stato notificato nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., (Cass., n. 33443/2019, richiamata da Cass, n.12156/2021), ossia entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza, la cui decorrenza inizia con la ricezione dell'avviso previsto nell'art. 133 dello stesso codice" (Cass., n. 5598/2014, richiamata da Cass, n.12156/2021).