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Con sentenza n. 7085 del 25 giugno 2018, il TAR Lazio ha stabilito che nel caso di procedura di abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore universitario, quando tra i componenti della Commissione giudicatrice non è presente un esperto del settore di pertinenza del candidato, la predetta Commissione ha l'obbligo di acquisire un parere pro veritate da un esperto esterno. Se, poi, la Commissione intenda disattendere tale parere, dovrebbe fornire adeguata motivazione del suo dissenso. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. Il ricorrente è docente universitario associato ed ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia nel suo settore di riferimento. È accaduto che la Commissione giudicatrice, non essendo composta da esperti nel predetto settore, ha acquisito il parere pro veritate di un esperto esterno. Quest'ultimo ha ritenuto il ricorrente idoneo al conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale all'esercizio delle funzioni di professore di I fascia. Ciononostante, la Commissione ha negato l'abilitazione al candidato, disattendendo il parere acquisito. Il ricorrente ha impugnato la decisione della predetta Commissione ed il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio. I Giudici amministrativi, innanzitutto, nella fattispecie in questione, partono dell'esame dell'art. 16 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, modificato dalla Legge n. 114 del 2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 2014) (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario). In forza di tale disposizione le commissioni di abilitazione scientifica nazionale hanno la facoltà di acquisire pareri scritti da esperti esterni quando al loro interno è garantita la partecipazione di membri specializzati nel settore pertinente ai candidati.  

Tali pareri diventano obbligatori nel momento in cui questi ultimi non sono rappresentati nella commissione da membri esperti nel predetto settore. Il TAR continua, esaminando anche l'art. 8 D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ). Secondo questa norma, "la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale […]". Tale giudizio, inoltre, deve essere "fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato [...]. [...] L'eventuale dissenso dal parere pro veritate [...] è adeguatamente motivato [...]". Dal quadro normativo appena citato, appare evidente la funzione del parere in questione. In buona sostanza il contributo consultivo dell'esperto esterno:

  • non costituisce una semplice formalità;
  • deve essere ben ponderato dalla Commissione, in modo particolare, quando quest'ultima sia carente delle professionalità pertinenti al settore di riferimento del candidato.

Ne consegue, che la Commissione, nella sua decisione, non può limitarsi semplicemente a condividere o a disattendere il parere pro veritate senza fornirne un'adeguata e fondata motivazione. Un giudizio carente darebbe vita ad un atto illegittimo suscettibile di annullamento anche in sede giurisdizionale. Tornando al caso in esame, a parere del TAR, la Commissione giudicatrice, nel ritenere il ricorrente non idoneo, sebbene il parere pro veritate fosse favorevole al candidato, non ha espresso affatto le ragioni per le quali ha deciso di dissentire da tale parere. 

La stessa, infatti, si è limitata ad affermare che "pur tenendo conto del parere pro-veritate, la Commissione, a maggioranza (3 su 2), non ritiene che l'innovatività e l'originalità delle opere esaminate consentano di affermare che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di prima fascia". Secondo i Giudici amministrativi tale stringata motivazione non è sufficiente a confutare un parere ampio e analitico reso dall'esperto. Esperto, questo, che, invece, ha sostenuto in modo dettagliato e preciso che complessivamente, in forza dei criteri di valutazione vigenti, l'esame dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente ha evidenziato, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo:

  • la specificità del Settore Scientifico Disciplinare di pertinenza al candidato;
  • la piena maturità scientifica di quest'ultimo più che adeguata al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I Fascia.

Alla luce di un siffatto contributo consultivo, considerando che nessuno dei componenti della Commissione poteva rappresentare il candidato nel settore di sua pertinenza, il relativo dissenso e quindi la motivazione di inidoneità del ricorrente avrebbero dovuto essere espressi in modo più analitico. D'altro canto, che la motivazione, nella questione in esame, avrebbe dovuto essere più dettagliata, emerge anche dal fatto che la decisione sfavorevole per il candidato non è il frutto di una deliberazione unanime in quanto due su tre commissari hanno fondato il loro voto proprio sul parere pro veritate, esprimendosi favorevolmente per il candidato. Tale circostanza è la miglior dimostrazione del fatto che la Commissione i) si sia limitata a considerare il parere in questione come una semplice formalità, ii) non l'abbia preso adeguatamente in considerazione e iii) non abbia fondato la sua decisione su convincenti ragioni. In virtù di tanto, quindi, il TAR ha dichiarato il giudizio di non idoneità in questione illegittimo e ha disposto che il ricorrente fosse sottoposto a nuova valutazione da parte di una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che l'ha esaminato in precedenza.