
L´indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall´Inps per le persone dichiarate totalmente invalide o incapaci di deambulare senza l´aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
L´indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità dal momento del suo ottenimento, a prescindere dall´età dell´invalido e dal suo reddito .
REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
- Per le persone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile pari al 100%
- Per i minorenni e gli ultra sessantacinquenni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l´aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un´assistenza continua.
- ETÀ: non ci sono limiti
- REDDITO: non ci sono limiti
- Cittadinanza italiana o iscrizione all´anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
Come detto, l´ indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico.
Non è compatibile, inoltre, con le indennità provenienti da invalidità per cause di guerra, lavoro o servizio. Se l´invalido è beneficiario di questo tipo di trattamenti può scegliere, in via alternativa, il trattamento a lui più favorevole ma non può percepire entrambe le erogazioni.
L´indennità di accompagnamento è, invece, compatibile con lo svolgimento di un´attività lavorativa ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
DURATA E DECORRENZA
L´indennità di accompagnamento si ottiene solo dopo aver presentato la domanda telematica all´INPS, richiedendo una visita di accertamento medico sanitario. L´indennità viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
L´indennità di accompagnamento spetta anche:
- ai ciechi assoluti;
- alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all´ospedale ( Corte di Cassazione, sentenza n. 1705 del 1999);
- ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l´aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza";
- a coloro che, pur essendo capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di un accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti (Corte di Cassazione, sentenza n.1268 del 2005).
Avv. Rosaria Panariello