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Con la pronuncia n. 31235 dello scorso 4 dicembre in materia di liquidazione dei danni derivanti dall'invalidità assoluta e permanente cagionata ad un bambino al momento della nascita, la Cassazione ha chiarito come devono essere quantificati di danni derivanti dall'incapacità di lavoro, statuendo che "la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa".

I chiarimenti operati dalla Cassazione prendono spunto dalla citazione in giudizio avanzata da dei genitori contro due sanitari, affinché fossero entrambi condannati al risarcimento danni subiti alla nascita dal loro figlio il quale, a causa della ritardata esecuzione del taglio cesareo, ascrivibile a colpa dei medici convenuti, aveva subito una grave ipossia cerebrale con conseguenti postumi permanenti ed altamente invalidanti.

Sia il Tribunale di Mantova che la Corte di Appello di Brescia, accertata la responsabilità dei sanitari, accordavano un maxi risarcimento. 

 Ricorrendo in Cassazione, i sanitari si dolevano dei criteri utilizzati dai giudici territoriali per procedere alla quantificazione dei danni futuri: i giudici di merito avevano fatto rientrare in tale danno sia le spese future per l'assistenza infermieristica, sia il mancato guadagno causato dalla perdita della capacità di lavoro, a valori attuali e con capitalizzazione attualizzata, senza però applicare la riduzione per anticipata corresponsione.

La Cassazione ritiene che siffatta censura sia fondata.

Gli Ermellini evidenziano l'esistenza di due tipologie di danni futuri: quelli certi che si stanno già producendo nel momento della liquidazione e che continueranno a prodursi in futuro, come le spese sanitarie e di assistenza; quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione (ad esempio, il lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro).

I danni certi possono essere liquidati:

- moltiplicando l'importo annuo del danno per il numero di anni per i quali il pregiudizio verosimilmente si produrrà; il risultato ottenuto va ridotto attraverso lo sconto matematico o commerciale, pari al "compenso" spettante a chi paga un debito prima della scadenza, in base alla formula seguente: moltiplicando il capitale per il saggio di sconto, e dividendo il prodotto per il tempo di anticipazione, espresso in dodicesimi;

- con il sistema della capitalizzazione, moltiplicando l'importo annuo del danno per un coefficiente di capitalizzazione anticipata; in tal caso non vi è bisogno né di sconto, né di riduzioni di sorta, perché qualsiasi coefficiente di capitalizzazione, restituendo il valore attuale di una rendita pagabile per n anni, ingloba in sé il calcolo dello sconto.

 In relazione ai danni futuri che non si sono ancora avverati (perdita capacità di guadagno), questi possono essere liquidati anch'essi col sistema della capitalizzazione (moltiplicando l'importo annuo del reddito presumibilmente perduto dalla vittima, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito) ma, a differenza dei danni certi – trattandosi di danni che si verificheranno tra n anni – bisogna tener conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, attraverso la seguente operazione: ridurre il risultato ottenuto dall'operazione di capitalizzazione, moltiplicandolo per un numero decimale inferiore ad uno, denominato "coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata", il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni.

Chiarito il quadro di riferimento, in relazione al caso di specie, la Corte di appello ben aveva liquidato i danni patrimoniali futuri certi, attraverso il sistema della capitalizzazione che non presuppone l'applicazione di altri sconti o di coefficienti di minorazione.

I coefficienti di minorazione – che devono applicarsi solo quando esiste uno iato temporale tra il momento il cui in danno viene liquidato e quello in cui il danno avrebbe iniziato a prodursi – dovevano, invece, essere necessariamente impiegati per la liquidazione della perdita di capacità di guadagno: il ragazzo, infatti, se sano, avrebbe incominciato a guadagnare solo molti anni dopo la nascita.

In relazione al mancato guadagno, il giudice di merito, invece, si era limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana, per il numero di anni lavorativi sperati, senza attualizzare (col metodo dello sconto o col metodo della capitalizzazione) il danno futuro e senza ridurre comunque il risultato applicando il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa (nel caso di specie, si sarebbe dovuto tener conto di uno scarto di non meno di 18 anni tra la data dell'illecito, avvenuto alla nascita del bambino, e la data di ingresso nel mondo del lavoro).

La Cassazione accoglie quindi il ricorso e rinvia alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione affinché si pronunci coerentemente con i principi di diritto enunciati.