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Con la sentenza in commento, la n. 11144 depositata lo scorso 23 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha individuato la ratio della previsione dell'art. 148 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ha ricostruito la normativa in materia di termine per proporre querela per le assicurazioni in caso di frode in assicurazione (art. 642 c.p.).

La Corte di appello aveva infatti ritenuto che la disposizione sopra richiamata introducesse una deroga rispetto al termine trimestrale previsto dal codice penale, art. 124 c.p.

In pratica, secondo i giudici di merito per il disposto dell'art. 148 il termine per proporre una tempestiva querela si sarebbe ridotto ad un mese dalla comunicazione da parte dell'assicurazione di respingimento una richiesta di risarcimento.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la parte civile. 

Il ricorso ha trovato accoglimento.

I giudici di legittimità hanno ricostruito i rapporti tra l'art. 148 (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e 124 c.p. e hanno osservato come l'art. 148 non possa essere interpretato nel senso di prevedere una deroga rispetto alla disposizione codicistica.

Si tratta di una disposizione che non mira a limitare il diritto dell'assicurazione a proporre impugnazione; anzi, tale disposizione conferma che anche per le assicurazioni il termine per presentare querela è quello indicato dal codice penale con la sola precisazione che, qualora l'assicurazione ravvisi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti in ordine al sinistro, ha l'onere di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive

In ogni caso, decorsi trenta giorni da tale comunicazione, cominciano a decorrere i termini per la proposizione di una querela tempestiva. 

In conclusione la Corte ha ritenuto che "Lungi dal contrarre il termine per proporre querela, pertanto, la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell'art. 124 c.p., che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell'illecito."