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 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it

Inquadramento normativo: art. 50 co. 2 L. 247/2012, art. 4, 8, 12 del Reg. CNF n. 1/2014

Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che in tema di elezioni dei membri del CDD deve ritenersi che la rappresentanza di genere imposta dall'art. 12, a norma del quale «le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale», va assicurata in ambito distrettuale e non di singolo Ordine circondariale nel quale potrebbe accadere che le preferenze non siano destinate ai due generi (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.129 del 2 maggio 2025).

I fatti del procedimento

Nell'ambito di un ricorso per l'accertamento della illegittimità-nullità del procedimento elettorale svolto innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense, è stata eccepita, in particolare, l'illegittimità dell'art.8 del Regolamento n. 1 del 31.1.2014 che consente, per l'espressione del voto, la possibilità di indicare un numero di preferenze pari al numero degli eligendi, laddove destinate ai due generi, col rispetto del limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere. Al riguardo la parte ricorrente ha sostenuto che il rispetto della parità di genere non può vanificare la cogenza del principio democratico e dovrebbe essere garantito modulando le preferenze esprimibili nell'ambito del limite massimo stabilito dalla norma inteso quale limite assoluto e inderogabile.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

In primo luogo, il Consiglio ha evidenziato che l'elezione dei CDD è disciplinata dall'ordinamento professionale in via autonoma e con modalità differenti rispetto all'elezione dei componenti dei COA, in quanto sono differenti la natura e le funzioni dei due enti, con la conseguenza che alle elezioni del CDD non sono "applicabili tout court le norme riguardanti l'elezione dei Consiglieri dell'Ordine Forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023; Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 9749 del 11.04.2024)

 Più precisamente il Consiglio ha ricordato che a norma dell'art. 50 co. 2 L. 247/2012 «Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità».

Pertanto, i limiti individuati dal legislatore per la regolamentazione secondaria sono:

  1. la democraticità e la capitarietà dell'elezione, potendo il CDD essere eletto dai Consiglieri dei COA del distretto convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli COA circondariali con voto personale e segreto al fine di garantire nella composizione numerica dell'organo un'omogenea e proposizionale provenienza dei consiglieri dai diversi circondari del distretto (capitarietà);
  2. il rispetto della rappresentanza di genere. Al riguardo il Regolamento è intervenuto sul numero di preferenze esprimibili prevedendo che
  • «Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza» (art. 4, co. 3) e
  • è possibile esprimere «un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere».  

     Ne discende che la rappresentanza di genere è stata garantita introducendo un meccanismo che opera «a monte», sul sistema delle preferenze e non attraverso un'illegittima «alterazione ex post del risultato elettorale al fine di ristabilire l'equilibrio fra i generi» (Consiglio di Stato, n.3414/2016).

  1. il numero complessivo dei componenti del CDD pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto.

Ne discende che le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 8 del Regolamento possono essere lette in continuità, nel senso di prevedere che

  • le preferenze sono limitate «ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi»,
  • può «essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi». In questo caso il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere;
  • il limite dei 2/3 degli eligendi costituisce una regola derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi, nel qual caso le stesse non possono comunque superare il totale degli eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine e devono osservare il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere;
  • la rappresentanza di genere imposta dall'art.12 Reg. risponde all'esigenza di ampliare il numero delle preferenze per l'ipotesi di candidature riconducibili a entrambi i generi ed è pienamente compatibile con quella dell'art. 4, comma 3 (Corte di Cassazione, SS. UU., n. 9749 del 11.4.2024).