La Corte di Cassazione ha affermato che "è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall´art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l´individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati".
Ha infatti affermato che "E´, infatti, configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall´art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l´individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati - Sez. 6 n. 30590 del 10/4/2003, Bennati, Rv. 225685-; analoga la valutazione per la pratica dell´agopuntura - Sez. 6 n. 22528 del 27/03/2003, Carrabba, Rv. 226199 - e soprattutto, per i massaggi, laddove possa escludersi, come nel caso in esame, che fossero destinati a mantenere il corpo in perfette condizioni fisiche. Infatti, il massaggiatore professionale, istituito con L. 23 giugno 1927, n. 1264 , consegue un titolo per l´esercizio dell´arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore, che abilita solo al trattamento per migliorare il benessere personale su un soggetto sano, integro, senza sconfinamenti in competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche - Sez. 6, n. 144 del 24/01/70, Brazzalotto, Rv. 114238 che ha ritenuto la rilevanza penale del massaggio praticato a scopo curativo, dato che in tal caso non può escludersi la pericolosità del metodo di cura adottato, le cui reazioni sulla persona del paziente, in relazione alla patologia da cui è affetto, possono essere valutate soltanto da chi risulta abilitato all´esercizio della professione sanitaria, onde il metodo di cura determina, fra l´altro, la necessità di praticarlo sotto il controllo di un medico.
E´, pertanto, infondata l´eccezione circa la mancata indicazione in sentenza degli atti tipici della professione medica nell´attività della G. e corretta l´argomentazione della Corte circa la sussistenza dei reati di esercizio abusivo della professione medica e di allestimento di un ambulatorio sanitario non autorizzato, frequentato da un foltissimo numero di pazienti".
Documenti allegati
Dimensione: 154,65 KB