La condizione di disoccupato, supportata anche dalla iscrizione alle liste di disoccupazione e dalla assoluta mancanza di redditi, non può esonerare un padre dall´obbligo a lui imposto dalla legge di mantenere i propri figli e di soddisfare le loro basilari necessità di vita. Lo ha stabilito, con una sentenza esemplare e perfettamente coerente con i principi di solidarietà familiare iscritti nella Costituzione, la Suprema Corte di Cassazione che, peraltro, ha temperato tale principio con alcune deroghe, sostanzialmente ricorrenti in tutte le ipotesi in cui all´esercente la responsabilità genitoriale non sia stato oggettivamente possibile, pur con tutto l´impegno e con ogni diligenza, reperire una idonea occupazione.
Sì. Parliamo della Cassazione penale perché, si badi bene, non ottemperare a questo importante obbligo imposto dalla legge non implica soltanto una responsabilità civile, come in molti erroneamente ritengono, ma anche una responsabilità penale. Insomma, non mantenere i propri figli, soprattutto se minori, senza una valida causa di giustificazione costituisce reato.
La Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale, con sentenza n. 39411 del 2017, ha messo al centro l´inviolabile e superiore interesse del minore ad essere mantenuto fino al raggiungimento di una stabile indipendenza economica.


In tale prospettiva - Secondo i giudici della Suprema Corte - nessun rilievo assume "lo status" di disoccupazione in cui possa versare il genitore sul quale continua ad incombere l´obbligo di mantenimento in favore del figlio.
Tale obbligo, hanno precisato gli Ermellini, ha natura sociale ed assistenziale e non può cessare "sic et simpliciter" per lo stato di disoccupazione in cui possa versare il genitore sul quale grava, come detto, comunque il suddetto obbligo. La scriminante potrebbe piuttosto rinvenirsi in un´assoluta impossibilità del genitore di adempiere provata mostrando precipuamente di essersi attivato per la ricerca di un qualsivoglia lavoro, seppure infruttuosamente, o di non averlo potuto ricercare per cause di forza maggiore.
Ma anche qualora l´esercente la responsabilità genitoriale non abbia trovato un lavoro idoneo al mantenimento dei propri figli, ciò non basta ad integrare la scriminante rispetto alla contestazione penale che può essergli mossa.
A tale dimostrazione dovrebbe essere aggiunta quella relativa all´inesistenza di qualsiasi altro reddito atto a fargli adempiere l´obbligazione assunta.
Nel caso in esame nel quale al padre veniva contestato appunto il reato di cui all´articolo 570 c.p, proprio per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ed in particolare del versamento del dovuto assegno di mantenimento, non hanno trovato accoglimento le tesi poste a sua difesa; infatti, lo stesso non ha fornito - ha rilevato la Cassazione -le prove suddette, necessarie per evitare la condanna penale, basando, piuttosto la difesa su fatti contestabili, quali la prescrizione del reato, il fatto che tale obbligo comunque cesserebbe al raggiungimento della maggiore età della figlia, ed ancora che la figlia non avesse mai vissuto in condizioni di indigenza.
L´omissione pregressa, infatti, hanno precisato i supremi Giudici, non è stata sanata in alcun modo né può cessare perché la figlia successivamente a tale condotta sia andata a vivere col padre o abbia raggiunto la maggiore età. Ci si trova di fronte ad un mancato assolvimento pregresso persistente anche in giudizio.
In tale prospettiva non può, inoltre, assumere rilievo - hanno ancora aggiunto i giudici - il fatto che la figlia non abbia mai vissuto una situazione di indigenza ed assoluta precarietà.
Ma una condanna penale potrà salvare il genitore inadempiente dal mancato assolvimento delle proprie responsabilità civili legate al mantenimento? Assolutamente no, hanno precisato i giudici di legittimità.
In considerazione del fatto che il mancato versamento dell´assegno di mantenimento non integra il reato ex 570 c.p. solo nel caso diametralmente opposto in cui l´imputato dimostra di essere trovato in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di risorse economiche, il soggetto inadempiente non potrà essere salvato dalla condanna penale, dovendo piuttosto mantenere la figlia fino a quando la stessa non sia autosufficiente economicamente.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo
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