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Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Con ordinanza n. 106 del 04/01/202 la Corte di cassazione III sezione Civile ha affrontato il tema della esigibilità da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense delle somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario.

I fatti di causa

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente di riscossione per il pagamento della somma di euro 7.721,00 a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario. Avverso tale decreto l'agente di riscossione ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale con sentenza. Successivamente l'agente di riscossione ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello, che accogliendo l'appello, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile alla controversia la L. n.228/2012 che sancisce l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che garantiscono a Cassa di rivalersi sul concessionario alla riscossione per i carichi a ruolo oggetto di mancato riversamento, qualora il concessionario stesso incorra nelle cause di perdita del diritto al discarico.

Conseguentemente Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 228 del 2012, in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, le disposizioni della suddetta L. n.228 del 2012 non sarebbero applicabili alla Cassa, in quanto si tratta ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche.

 La decisione della Corte di Cassazione

Sul punto la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale (Cass. n. 12229/2019) che ripercorrendo l'excursus normativo in materia, ha rilevato che

  • la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense provvede alla riscossione dei contributi previdenziali degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale che non li hanno corrisposti, a mezzi dei ruoli da essa compilati, che costituiscono titolo esecutivo e possono essere posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (cfr. art.18 della L. 576/1980 e art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999);
  • l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43/1988 prevedeva il meccanismo del "non riscosso come riscosso", secondo il quale con la consegna dei ruoli, il Concessionario addetto alla riscossione diveniva debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli e aveva l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione, con la possibilità di recuperare il carico anticipato, tramite rimborso dalla Cassa o compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico"),
  • il d.P.R. n. 43/1988, e in particolare il meccanismo del "non riscosso come riscosso", è stato abrogato dal d.lgs. n. 112/99, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'Agente di versare anticipatamente alla Cassa a scadenza fissa gli importi da riscuotere, ed ha introdotto il diverso sistema in base al quale il Concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 del d.lgs. n.37/1999; art. 22 del d.lgs. n. 112/99),
  • in caso di omessa riscossione, il Concessionario può ottenere il "discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti espressamente previsti dall'art. 19 d.lgs. 112/1999, mentre perde detto diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all'art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.

 La successiva L. 228/2012, ha stabilito:

1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, al fine di scongiurare l'antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione,

2) l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.);

3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99 (art. 1, comma 529, legge cit.).

La Corte ha evidenziato che le modifiche introdotte dalla legge n.228 del 2012 relative ai crediti superiori ai 2000 euro

  • hanno inciso «solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura» e che
  • non prevedono alcuna estinzione del credito, bensì soltanto il venir meno del titolo esecutivo costituito dal ruolo (ordinanza 1° marzo 2022, n. 6767).

Conseguentemente, a parere della Corte, le disposizioni in esame costituiscono "uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private".

Sulla base di queste argomentazioni la Corte ha ritenuto l'infondatezza del ricorso proposto dalla Cassa e l'ha rigettato.