L'art. 28 del D.Lgs. n. 241/1997, «recante le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ha previsto per i titolari di partita IVA che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, l'eventuale possibilità di compensare i crediti, dello stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti e che risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione in questione:
- va effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva;
- concerne i crediti e i debiti riguardanti non solo le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ma anche i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
In buona sostanza anche gli avvocati potranno utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a tale ente previdenziale.
A confermare tale possibilità è la stessa Cassa forense, per il tramite della Commissione Formazione e Informatica giuridica, che nella sezione "news" del suo sito (https://www.cfnews.it/info-cassa/dal-2021-pagamento-dei-contributi-previdenziali-con-compensazione-dei-crediti-con-l-erario/) ha comunicato agli iscritti che dal 2021 i professionisti potranno ricorrere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dell'Erario e contributi dovuti all'ente previdenziale.
Sul sito della Cassa forense, si legge, infatti, che "dopo aver superato non poche difficoltà, finalmente, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusione di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario".
Attualmente gli avvocati iscritti alla Cassa forense possono pagare i contributi dovuti a tale ente previdenziale tramite:
- bollettini M.A.V.;
- bonifico;
- Forense Card.
Maggiori informazioni saranno presto pubblicizzate sul sito della Cassa forense che, preannuncia anche la predisposizione di «un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l'inoltro».