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Le prestazioni assistenziali straordinarie per emergenza Covid-19 e proroga termini

L'emergenza sanitaria nazionale da Covid -19 è ancora in atto. È un periodo difficile per tutti, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico. Molte misure sono state adottate per aiutare quasi tutte le categorie di lavoratori e molte sono state anche quelle previste dalla Cassa forense a sostegno dei propri iscritti. Si pensi alla proroga dei termini per l'invio del mod 5/2020 e per gli adempimenti contributivi. Si pensi ancora:

  • ai bandi per l'erogazione di contributi per i canoni di locazione degli studi legali e per l'acquisto di strumenti informatici necessari all'attività forense;
  • all'implementazione delle dotazioni originariamente stanziate per l'erogazione dei contributi per i suddetti canoni di locazione;
  • all'estensione della «Polizza Sanitaria Unisalute con copertura Covid-19 ai video consulti psicologici e di igiene e profilassi»;
  • alla stipulazione con la Banca popolare di Sondrio di una convenzione per l'erogazione di finanziamenti chirografari on line in favore degli iscritti alla Cassa;
  • all'erogazione di prestazioni assistenziali straordinarie per emergenza Covid-19 in favore degli iscritti o, in caso di decesso di questi, in favore del coniuge e dei figli conviventi.

Proprio in quest'ottica e visto il protrarsi dello stato emergenziale, il Consiglio di amministrazione della Cassa forense ha disposto la proroga dei termini per l'erogazione di queste ultime prestazioni da erogarsi in favore dei soggetti su citati.

Vediamo nel dettaglio la portata di tale proroga.

Oggetto della proroga

L'erogazione della prestazione assistenziale straordinaria di cui si discorre ha ad oggetto un contributo che può essere richiesto dall'iscritto all'ente previdenziale in questione qualora il richiedente:

  • abbia contratto il virus e, in conseguenza di detto evento, sia stato ricoverato in una struttura sanitaria o posto in isolamento sanitario obbligatorio;
  • sia stato a contatto diretto con soggetti contagiati e per tal verso sia stato posto in isolamento sanitario obbligatorio.

Ove l'iscritto sia deceduto a causa della patologia Covid-19, il contributo in esame potrà essere richiesto dal coniuge dell'iscritto o dai figli conviventi. 

Per l'erogazione di tale contributo, l'iniziale dotazione di € 1.500.000,00 è stata implementata di un ulteriore importo pari ad € 1.500.000,00.

Il termine della proroga

Il termine ultimo per la presentazione delle domande fissato per il 15 ottobre 2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2020.

Per tutte le domande presentate dopo il 15 ottobre 2020, è stata prevista, in favore degli iscritti che sono stati posti in isolamento sanitario obbligatorio senza aver contratto il virus, l'erogazione di un contributo di euro 1.000,00, a fronte di quello stabilito in precedenza di euro 1.500,00. La riduzione trova giustificazione nel fatto che il Ministero della Salute ha modificato la durata del periodo di isolamento, portandolo da quattordici giorni a dieci.

Restano, invece, immutati gli importi dei contributi da erogare in caso di ricovero in una struttura sanitaria ovvero di isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus oppure in caso di decesso dell'iscritto dovuto alla patologia Covid-19.

Per gli eventi oggetto della proroga, il periodo da prendere in considerazione, ai fini dell'erogazione del contributo in esame, è quello compreso tra l'1/2/2020 e il 31/12/2020.

Le modalità di presentazione della domanda restano invariate. Pertanto, potranno essere inoltrate alla Cassa forense tramite pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite raccomandata a/r, utilizzando i moduli reperibili sul sito della Cassa forense.