Fonte: https://www.cassaforense.it/
Dall'1 al 31 luglio 2025 gli avvocati possono stipulare la nuova Polizza Long Term per l'erogazione di una rendita mensile vitalizia che verrà corrisposta nel caso in cui l'assicurato dovesse sviluppare una condizione di non-autosufficienza a causa di infortunio o malattia. È quanto previsto dalla nuova convenzione che Cassa Forense ha sottoscritto con Zurich Insurance LTD in favore dei propri iscritti.
Vediamo le condizioni contrattuali e i vantaggi previsti dalla nuova Polizza.
Cosa prevede la Polizza Long Term Care. Con l'assicurazione Long Term Care, Zurich si impegna a pagare all'assicurato una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile nel caso in cui durante il periodo di copertura, venga accertata la perdita di autosufficienza in capo all'assicurato.
Cosa si intende per stato di non autosufficienza. La polizza definisce lo stato di non autosufficienza come l'incapacità presumibilmente permanente e irreversibile di svolgere almeno quattro delle sei attività elementari della vita quotidiana (quali farsi il bagno, curare la propria igiene personale, vestirsi, nutrirsi, capacità di controllare le funzioni corporali, spostarsi) senza l'assistenza da parte di un caregiver e nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/ o chirurgiche.
Gli eventi inclusi nella copertura assicurativa. Nella copertura assicurativa rientrano:
- la perdita di autosufficienza causata da infortunio o malattia,
- i disturbi mentali di origine organica (come ad es. la malattia di Alzheimer) e il morbo di Parkinson, i quali determinano perdita delle capacità cognitive e conseguente stato di non autosufficienza.
Al contrario sono esclusi dalla copertura assicurativa gli stati di non autosufficienza causati da atti dolosi o tentati dall'assicurati, da tentato suicidio, da malattie mentali non di origine organica (ad es. depressione), da partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, terrorismo, ecc ovunque accaduti, incidenti di volo a bordo di aeromobili non autorizzati, alcolismo e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.
Quando viene erogata la rendita. La rendita verrà erogata a partire dalla data di accertamento dello stato di non-autosufficienza e fino a quando l'assicurato rimarrà in vita o fino a quando perdurerà lo stato di non-autosufficienza. Il decesso o il recupero dello stato si autosufficienza determinano l'interruzione dell'erogazione della rendita. La garanzia è valida in tutto il mondo.
La garanzia assicurativa non opera nel caso in cui la sopravvenienza della non-autosufficienza derivante da malattia si verifichi nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione (periodo di carenza).
Gli obblighi dell'assicurato. Nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita, l'assicurato deve rendere dichiarazioni complete e veritiere. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente in relazione alle condizioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni assicurate.
I vantaggi previsti dalla Convenzione sono:
- la previsione di un premio annuo uguale per tutti e a carico dell'assicurato, pari a euro 115, detraibile al 19%;
- la possibilità di sottoscrivere la polizza alle stesse condizioni economiche e contrattuali, anche dai familiari di primo grado (coniuge o convivente, figlio maggiorenne, genitore) dell'iscritto, anche se non conviventi o fiscalmente a carico;
- la possibilità di adesione dei familiari anche in caso di mancata sottoscrizione della polizza da parte dell'iscritto;
- la previsione del limite di età per il primo ingresso in assicurazione di 70 anni per gli iscritti e di 65 anni per i familiari;
- la copertura assicurativa anche nel caso di cancellazione dell'iscritto;
- l'adesione mediante sottoscrizione di una semplice autodichiarazione sul proprio stato di salute composta da cinque risposte generiche, standardizzate e uguali per tutti gli aderenti;
- la garanzia della prestazione anche nel caso di insorgenza di malattie neurodegenerative diagnosticate successivamente alla sottoscrizione della polizza, e di non autosufficienza derivata da malattie pregresse (anche se già note all'aderente al momento della sottoscrizione);
- la possibilità di cumulare la garanzia assicurativa con qualsiasi altra iniziativa, beneficio o strumento sia privato sia previsto per legge;
- la possibilità di adesione anche per i pensionati non iscritti.
Termine e modalità di adesione. Per l'annualità assicurativa dall'1/08/2025 al 31/07/2026 sarà possibile perfezionare l'adesione a partire dall'1/07/2025 al 31/07/2025.
L'adesione può avvenire interamente online attraverso qualsiasi strumento digitale collegandosi al portale dedicato https://campagna.4careitalia.it/cassa-forense-ltc/.
La documentazione relativa alla Polizza è disponibile sul portale dedicato.