Fonte: https://www.cassaforense.it/DettaglioConvenzione?id=16576
La convenzione di Cassa Forense con Unipol Assicurazioni S.p.A. dedicata agli avvocati iscritti a Cassa e ai loro familiari conviventi, consente di assicurare anche i rischi relativi all'immobile adibito a civile abitazione di proprietà o in locazione.
Destinatari e requisiti
L'assicurazione Unipol UNICA-Casa può essere stipulata dagli avvocati iscritti alla Cassa che intendono assicurare
- se stessi e/o
- i propri familiari conviventi,
- ascendenti/discendenti di primo grado non conviventi (propri e/o del proprio coniuge),
- il compagno/ o la compagna (e persone giuridiche formate da tali soggetti),
che siano proprietari o locatari di appartamenti, ville (singole o a schiera) eventuale studio/ ufficio annesso all'abitazione adibiti o meno a dimora abituale, con esigenza principale di protezione dei beni relativamente ai suddetti immobili e/o al loro contenuto.
Ai fini dell'assicurazione per abitazione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.
Ai fini dell'Assistenza Casa per abitazione si intendono i locali adibiti a civile abitazione, di proprietà dell'Assicurato o a lui locati, comprese le Dipendenze (cioè: cantine, box, rimesse e ripostigli, non intercomunicanti con l'Abitazione).
Per contenuto, invece, si intende l'insieme dei beni tenuti all'interno dell'Abitazione indicata nella polizza, nell'annesso ufficio e/o studio professionale o nelle Dipendenze, a uso personale, domestico o a uso professionale purché attinente all'annesso ufficio/studio.
Le garanzie comprese nell'assicurazione
L'Assicurazione Unipol per l'Abitazione garantisce fino al massimale stabilito in Polizza
- i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da
- Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto (PROTEZIONE CASA);
- Furto all'interno e all'esterno dell'Abitazione, Furto commesso da Lavoratori domestici e Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali indicati nella Posizione assicurativa (FURTO);
- prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'Abitazione (ASSISTENZA CASA).
Che cosa non è assicurato
La polizza esclude la copertura assicurativa per:
- le Abitazioni non indicate in Polizza e/o che non rientrino nelle definizioni di Abitazione indicate nel Glossario,
- i danni causati con dolo dell'Assicurato del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere,
- i danni riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati,
- i danni ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.
Inoltre, l'ASSISTENZA CASA non comprende le prestazioni richieste nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.
Validità della copertura
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:
- la copertura per FURTO è valida per il mondo intero;
- la copertura ASSISTENZA CASA: opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Termine della copertura assicurativa
L'Assicurazione casa è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza senza bisogno di comunicazione tra le Parti.
Per maggiori informazioni consultare il sito di Cassa Forense o il sito di Unipol.