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Riferimenti normativi: Art.844 c.c. - Art.659, comma 1, c.p.

Focus: L'amore per gli animali domestici accuditi in appartamenti privati in condomìnio si scontra spesso con le norme di pacifica convivenza a causa delle emissioni rumorose scaturenti, nel caso specifico, dall'abbaiare dei cani che impediscono il riposo e le occupazioni quotidiane dei vicini di casa. Come tutelarsi dal disagio causato nella compagine condominiale?

Principi generali: La legge di riforma del condomìnio n. 220/2012 ha modificato l'art. 1138 c.c. introducendo il nuovo quinto ed ultimo comma il quale dispone che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"Secondo un orientamento giurisprudenziale tale preclusione riguarda solo il regolamento di natura assembleare. Infatti, poiché la norma non contiene l'inciso "in nessun caso", inciso presente, invece, nel precedente comma 4, si ritiene che anche dopo la riforma del condomìnio sia valida la clausola di natura contrattuale del regolamento che vieta di tenere in modo assoluto e tassativo cani e gatti negli appartamenti (Trib.Piacenza, sent. n.142 del 28.02.2020). Di avviso contrario è altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale neanche i regolamenti contrattuali possono impedire di detenere animali domestici in condomìnio (Trib.Piacenza, sent. n.527/2016; Trib.di Cagliari Ord. n.7170 del 22/7/2016). Premesso ciò, i condòmini che tengono cani in appartamento devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo del vicinato e prevenire le possibili cause di agitazione dell'animale specialmente quando abbaia nelle ore notturne. 

E' pur vero che è impossibile vietare ad un cane di abbaiare, rientrando ciò nella sua natura ed essendo un diritto esistenziale del cane (Giudice di pace Rovereto sent. 11.8.2006; Cass. sent. n.7856/2008; Trib.di Lanciano sent. del 19/6/2012), ma se i rumori provocati dall'animale sono forti, intensi e continui, anche nelle ore notturne, si configurano come immissioni rumorose a causa delle quali può essere richiesto il risarcimento del danno al proprietario dell'immobile se le immissioni, ai sensi dell'art. 844 c.c., superano la soglia della normale tollerabili. Affinché si verifichi ciò l'abbaiare del cane deve essere non un fenomeno episodico ed occasionale ma continuo e molesto, tale da impedire il riposo, il lavoro e disturbare lo svolgimento di attività quotidiane. In tal caso si potrà intentare un'azione legale di risarcimento del danno, sia nei confronti del proprietario dell'immobile che nei confronti dell'inquilino, nel corso della quale il giudice potrà avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico che dovrà valutare con appositi macchinari se l'abbaiare del cane supera o meno la soglia di tollerabilità. Se il rumore viene riconosciuto come eccessivo e intollerabile il giudice ordinerà, innanzitutto, al padrone dell'animale di cercare di limitarlo ed emetterà sentenza di risarcimento danni (economico, morale e biologico), il cui valore è rimesso alla discrezionalità del giudice.

Oltre alla responsabilità civile può configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.). Infatti, se il cane che abbaia disturba in maniera non tollerabile un numero indeterminato di persone (l'intero condomìnio o vicinato) il proprietario del cane ne risponderà penalmente rischiando l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda di 309 euro. La giurisprudenza si è spinta oltre affermando che: "se i cani abbaiano per tutta  la notte, impedendo il riposo e le occupazioni dei vicini, la condanna scatta a carico dei titolari dell'appartamento da cui provengono i latrati, a prescindere dal fatto che siano o meno, i proprietari dei cani" (Cass. pen. 24/08/2018 sent. n. 38901). La Corte di Cassazione ha precisato che l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e del diritto al riposo delle persone, perciò affinché possa configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone occupanti del condomìnio o di una zona ( Cass. sent. n. 1394/1999; Cass., Sezione I penale, sent. n. 1394/2000; Cass. sent. 14 gennaio 2011, n. 715; Cass. sent. n.8351/2014; Cass. sent.n.7392/2015). Secondo i giudici di legittimità, il superamento della soglia della normale tollerabilità non va valutato necessariamente con una perizia o una consulenza tecnica potendosi il giudice avvalere delle dichiarazioni rese dai diretti interessati che siano in grado di riferire circa il superamento della normale tollerabilità (Cass. pen. sent. n. 11031/2015). Il giudice, infatti, può formare il proprio convincimento circa un fenomeno di disturbo della pubblica quiete fondandosi su "elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno, accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto".