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Ove dalle risultanze probatorie non può trarsi conferma che la caduta di un minore sia avvenuto su aree di pertinenza della scuola da questa gestite, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. e ciò in considerazione del fatto che detta norma introduce un criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità [...], rendendo sufficiente ma necessaria, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, e ponendo a carico del danneggiato il preciso ma ineludibile onere di provare l'esistenza del rapporto di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno evento dalla cosa.

Questo è quanto ha statuito la Corte d'Appello Napoli con sentenza del 17 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di merito.

I fatti di causa

Gli attori nel giudizio dinanzi al Tribunale, genitori che, all'epoca dei fatti, erano esercenti la potestà sul minore, hanno agito contro l'Ordine delle Suore [...] che gestisce la scuola materna sulle cui scale d'accesso – a loro dire – sarebbe caduto il figlio. Essi hanno convenuto in giudizio detto Ordine per ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati al minore dalle lesioni subite a causa del sinistro. È accaduto che il Tribunale ha condannato il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del minore la somma di Euro 6.656,25, oltre interessi compensativi. 

Il figlio dell'attore, nel frattempo divenuto maggiorenne, ha appellato la predetta decisione, in quanto – a suo avviso – errata i) nell'interpretazione e applicazione della regola di diritto dettata dall'art. 2051 c.c., ii) nella liquidazione del danno e iii) nella parziale compensazione delle spese. Nel corso del giudizio di secondo grado, l'Ordine delle Suore che ha proposto, a sua volta, appello incidentale.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d'Appello.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della Corte d'Appello

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che il Tribunale con la sentenza impugnata ha condannato l'Ordine delle Suore appellato ritenendo:

  • accertato il sinistro oggetto della controversia;
  • che, all'epoca dei fatti, l'appellante, pur non essendo alunno della scuola materna, era caduto sulle scale d'ingresso di questa in quanto bagnate.

Tali considerazioni hanno indotto il Giudice di primo grado a reputare l'evento dannoso riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e, per tal verso, ad affermare la responsabilità dell'Ordine quale proprietario e custode delle scale, sulle quali non v'era segnalazione del pericolo.

Di diverso avviso è l'appellata.

Ma vediamo le motivazioni.

Secondo l'Ordine, il Tribunale ha errato nella valutazione del materiale probatorio, dato che questo non ha confermato la riferibilità dell'evento dedotto in lite alla sua responsabilità quale custode delle scale sulle quali l'appellante assume di essere caduto. 

Secondo la Corte d'Appello, la doglianza dell'Ordine è fondata in quanto dalle prove testimoniali è emerso che il minore, all'epoca del sinistro, è caduto giocando in una zona adibita a parcheggio posta "oltre il portone di competenza dell'Istituto" scolastico, all'interno del cortile della vicina parrocchia. Una zona, questa, di cui l'Ordine, all'epoca, non aveva la custodia. Da tali risultanze istruttorie, a parere dei Giudici di secondo grado, appare evidente che va esclusa la responsabilità dell'appellato ex art. 2051 c.c. In punto, infatti, La Corte d'Appello fa rilevare che questa disposizione pone a carico del danneggiato l'onere di provare:

  • il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;
  • l'esistenza del rapporto di custodia, con qualsiasi mezzo di prova, anche attraverso presunzioni semplici;
  • la derivazione causale del danno-evento dalla cosa in custodia.

Ne consegue, pertanto, in forza di quanto su argomentato, che, nel caso di specie, non è stato assolto tale onere e, per tal verso,

  • l'appello principale è stato rigettato;
  • è stata accolta la domanda restitutoria formulata dall'Ordine, avendo questo corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di Euro 8.310,41, a titolo di risarcimento danni.