C’eravamo tanto amati…Restituzioni e rimborsi dopo la fine di un rapporto

 C'eravamo tanto amati….e così all'inizio di un rapporto si pensa ad acquistare la casa, alla ristrutturazione dell'immobile, mobili nuovi, macchina nuova….poi un giorno arriva inaspettatamente la fine dell'idillio amoroso ed ora?

Che cosa succede allorquando il marito o la moglie vanno dai rispettivi legali affermando di aver speso ingenti somme e chiedendo se e come è possibile recuperare qualcosa?

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte nell'ambito del cosiddetto obbligo di contribuzione che permea i rapporti tra coniugi.

C'eravamo tanto amati…e… finché dura… tutto appare pacifico e ciò che è dato è dato!

Ciò significa che quanto speso durante il matrimonio consiste in una obbligazione naturale che non può poi essere richiesta indietro.

D'altra parte durante il rapporto di coniugio ciascuno deve contribuire al mantenimento, trattasi di uno dei doveri fondamentali del matrimonio che comporta una violazione nel momento in cui ad esempio uno dei due sperpera tutto per svariate ragioni, per il gioco, per lo shopping, non curandosi dei bisogni della famiglia. Tale violazione comporta una responsabilità in capo al coniuge che attua simili comportamenti.

Normalmente accade pure che, quindi, come sopra detto non è possibile chiedere indietro quanto donato o fatto in misura congrua durante il matrimonio.

Vi sono poi dei casi specifici. Si pensi, ad esempio, alla casa costruita sul terreno di uno dei due che per la regola dell'accessione finisce nella proprietà di quest'ultimo, ciò comporta il rimborso del 50%. I regali di nozze ed i beni acquistati dopo il matrimonio vanno divisi al 50%, salvo quelli personali o legati all'attività lavorativa, mentre se si è in regime di separazione tutto ciò che è stato acquistato con denaro dell'uno spetta a chi lo ha acquistato. Il conto corrente va diviso equamente anche se intestato ad uno dei due. 

 In linea di principio si parla in questi casi di situazioni abbastanza frequenti da risolvere in caso di separazione.

Ma che cosa accade se invece le spese effettuate da uno dei due, per via della loro entità, vanno oltre il normale dovere di contribuzione? Ad esempio si pensi al caso in cui un coniuge investa nella casa intestata all'altro, compiendo ristrutturazioni o acquistando mobili.

Ed ancora a tutti quei casi in cui non c'è dubbio che l'entità della somma spesa è tale per cui non può parlarsi di normale ménage familiare o di regali fatti in costanza di matrimonio. Come effettuare tale verifica?

Occorre capire se chi compie l'atto lo fa andando oltre le normali possibilità legate alle proprie condizioni economiche, allo stipendio percepito e cioè facendo riferimento al tenore di vita della persona stessa, di conseguenza, se si superano determinati livelli, si può aver diritto alla restituzione per l'ingiustificato arricchimento a favore dell'altro coniuge.

Un caso particolare è stato risolto recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21479/2018.

Un uomo aiuta la compagna con la quale convive a ristrutturare e arredare la casa, intestata a lei e dove avevano convissuto seppur per un breve periodo. Dopo vent'anni riesce ad ottenere il rimborso dei 100 milioni di vecchie lire versati in un momento in cui non aveva grandi possibilità economiche, poiché ciò aveva di certo comportato un arricchimento della signora che, in caso di vendita, avrebbe avuto di certo un bel guadagno.

 La Corte d'Appello aveva giudicato dimostrato l'oggettivo arricchimento della signora appunto in caso di vendita del bene ed aveva considerato il fatto che, all'epoca, la vita condotta dai due compagni non era tra l'altro caratterizzata da particolare agiatezza. Di conseguenza il mancato recupero dell'importo, una volta cessata la convivenza, realizzava un ingiustificato impoverimento del solvens a fronte di un ingiustificato arricchimento dell'accipiens. La donna fu pertanto condannata a restituire più di 50 mila euro e tale conclusione fu condivisa dalla Corte di Cassazione. Le somme versate dall'ex, certamente non coincidenti con quelle legate al normale ménage domestico determinavo un ingiustificato arricchimento della compagna.

Pertanto, i giudici avevano applicato i presupposti necessari per l' applicazione dell'art. 2041 c.c. : a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia a vantaggio dell'arricchito (Cass. SS.UU. sent. 24772/2008).