Il 13 agosto 2018 l'ex delegato Giuseppe Antonio Madeo, mio amico, così scriveva sulla sua pagina Facebook:

«Caro Paolo, incuriosito dal Tuo articolo su Diritto&Giustizia del 13.07.2018 "C'è un giudice a Venezia", ho seguito la querelle relativa ai ricorsi elettorali in Veneto di cui stai continuando a scrivere su FB in modo estremamente partigiano che, francamente, mi stupisce...».

«… Se non ho capito male due candidate della "Lista Casonato" sono state escluse dalla Commissione Elettorale d'Appello perché prive dei requisiti statutari (una non avrebbe cinque anni di iscrizione e l'altra sarebbe incorsa in irregolarità contributive), per poi essere riammesse dal Giudice Unico del Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., non perché in possesso dei requisiti ma perché, secondo il giudicante, la Commissione Elettorale d'Appello non avrebbe avuto competenza ad escluderle. Decisione, poi, confermata dal Tribunale Collegiale di Venezia che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla "Lista Smania" per carenza di legittimazione passiva. Pur non intendendo parteggiare per l'una o l'altra lista, ritengo però che, per un corretto ed utile svolgimento della competizione elettorale, la vera questione è sapere se le due candidate della "Lista Casonato" abbiano o meno i suddetti requisiti statutari e, quindi, se siano o meno eleggibili. Su questo essenziale punto, conoscendo la Tua onestà intellettuale, mi piacerebbe che Tu prendessi una posizione chiara e netta, perché credo che questo sia l'elemento di cui gli elettori del Veneto debbano tener conto nel recarsi ai seggi».

Bastava leggere l'ordinanza 09.08.2018 del Tribunale di Venezia, adito in sede di reclamo, per avere tutte le risposte, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Il problema è che il Collegio elettorale di Venezia, rispetto alle elezioni precedenti, ha perso un seggio, passando da cinque a quattro, e quindi avere una lista concorrente mette in grave difficoltà la lista n. 1, composta da Franco Smania (che siede in CdA), Ugolini, Grimaldi e Facchetti eletti in blocco nella precedente tornata.

Io non sono "partigiano" ma sto con la parte più debole perché, unico caso a mia memoria in materia elettorale, Cassa Forense è intervenuta in giudizio, anche in sede di reclamo, addirittura stigmatizzando sul piano deontologico il comportamento delle avvocate ricorrenti in sede di falsa dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 13 reg. cit. e ha chiesto l'accoglimento del reclamo, con revoca del provvedimento di prime cure e reiezione delle domande degli avvocati Finato, Lico e Massaro.
Il Tribunale di Venezia, in sede di reclamo, con l'ordinanza del 09.08.2018, su conforme eccezione dei resistenti, ha qualificato la posizione processuale dei reclamanti come di natura adesivo – dipendente da quella della Cassa Forense.
Così, preso atto che Cassa Forense non aveva proposto reclamo, sulla base di una giurisprudenza consolidata, dopo Cassazione SS.UU. n. 5992/12, ha dichiarato inammissibile il reclamo condannando i reclamanti alla rifusione, in favore dei reclamati, delle spese di causa dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Dal punto di vista sostanziale, e qui vengo alle censure sollevate dal Collega, il Tribunale di Venezia, a pag. 7 dell'ordinanza, da atto che l'avv. Lico è stata iscritta anche all'Albo dei praticanti avvocati e contemporaneamente alla Cassa Forense, con conseguente revocabilità in dubbio della fondatezza della sua esclusione e che l'avv. Massaro si è munita dei necessari requisiti contributivi, per l'ottenuta regolarizzazione della sua posizione previdenziale, contestando peraltro la pacificità delle circostanze contrarie valorizzate ex adverso, deducendo di avere preso posizione in prima udienza sull'asserita carenza dei requisiti sostanziali di eleggibilità.

Nelle precedenti tornate elettorali, ad elezione avvenuta, i candidati eletti hanno sempre potuto regolarizzare la propria posizione contributiva in presenza di situazioni di errori in precedenza non contestati.
Per la posizione della Collega Lico che, leggendo l'ordinanza del Tribunale di Venezia, mi pare di comprendere che nei cinque anni di iscrizione a Cassa Forense abbia calcolato anche gli anni di volontaria iscrizione in quanto praticante con patrocinio, sussistano, a mio parere, i requisiti di eleggibilità perché l'art. 13 del vigente Statuto così recita:
Sono eleggibili gli avvocati iscritti a Cassa Forense e ad un Albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa e ad un albo da almeno cinque anni.

È vero che il praticante con patrocinio viene iscritto nell'apposito registro però credo che in una interpretazione, costituzionalmente orientata del diritto allo elettorato passivo, debba prevalere l'iscrizione ininterrotta alla Cassa da almeno cinque anni, poco importa se come praticante con patrocinio prima e poi come avvocato.
Trattasi, in ogni caso, della valutazione di requisiti di eleggibilità e non di candidabilità, il cui scrutinio spetta alla Commissione elettorale centrale, ad elezioni avvenute.
Forse per la prossima tornata sarà opportuno qualificare i requisiti richiesti a pena di candidabilità e non di eleggibilità.

Le elezioni si devono vincere nell'urna e non con i ricorsi e i Colleghi del Veneto, all'uopo informati, sapranno scegliere.
Fondamentale però avere almeno due liste in concorrenza tra loro per dare a tutti la possibilità della scelta posto che si vota la lista.
Io voto a Trento e non nel Veneto, sia chiaro, ma mi sono battuto perché anche da noi le liste fossero almeno due e ci sono riuscito.
Tranquilli tutti, io sono ineleggibile!