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Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede, tra l'altro, la proroga di un altro anno delle aliquote delle detrazioni per interventi "edilizi" già previste per il 2025; anche per l'anno 2026, quindi, le spese sostenute per gli interventi volti al recupero del patrimonio "edilizio", di cui all'art. 16-bis del TUIR - bonus casa -, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 – ecobonus - , e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 16 comma 1- bis ss. del DL 63/2013 – sismabonus -, potranno beneficiare della detrazione nella misura ordinaria del 36%.

In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, tuttavia, l'aliquota delle citate agevolazioni è fissata al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Considerato che l'aliquota "maggiorata" al 50% può competere soltanto se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, è evidente che le imprese possano fruire delle agevolazioni soltanto con l'aliquota ordinaria. Per gli interventi realizzati sugli immobili delle imprese, pertanto, "bonus casa", "sismabonus" ed "ecobonus" possono competere nella misura del:

36% se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;

30% se le spese sono sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.

Rimane comunque fermo che, per poter beneficiare delle singole detrazioni fiscali, devono sussistere gli specifici requisiti richiesti da ogni singola disciplina. Così, ad esempio, per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, i soggetti beneficiari del "bonus casa" possono essere esclusivamente soggetti IRPEF, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che danno diritto all'ecobonus e al sismabonus, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, possono beneficiarne sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES.

Ne consegue che, tra i soggetti beneficiari del "bonus casa" possono rientrare gli imprenditori individuali, per le unità immobiliari residenziali costituenti immobili patrimoniali, ma anche i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata - società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari -, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Per quanto sopra, nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio riguardi un fabbricato di proprietà di una società di persone e la spesa sia sostenuta dalla società stessa, l'agevolazione viene attribuita ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Meditate contribuenti, meditate.