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Con riferimento agli avvocati stabiliti, la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo di cancellazione dall'albo all'organizzazione di origine, in ossequio alla Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il d.lgs. n. 96/2001, è prevista con riferimento ai soli procedimenti disciplinari relativi agli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli stabiliti. E ciò al fine di coinvolgere nell'istruttoria l'Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante. Tale adempimento non appare configurabile in relazione ai provvedimenti relativi alla tenuta dell'albo.

Questo ha statuito il Consiglio nazionale forense con decisione n. 223del 30 novembre 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-223.pdf).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame del Cnf.

I fatti del procedimento

Il ricorrente è un Abogado stabilito che ha impugnato il provvedimento con cui il COA ha disposto la sua cancellazione dalla sezione speciale degli Avvocati stabiliti, ai sensi dell'art. 18, lett. b), Legge 247/2012, per incompatibilità derivante dall'aver mantenuto la carica di legale rappresentante di una società, esercente l'attività di erogazione di servizi per il riconoscimento all'estero di titoli di studio. Secondo il ricorrente, tale provvedimento è illegittimo perché: 

  •  è stata omessa la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo di cancellazione dall'Albo alla competente Organizzazione professionale dello Stato membro di origine [...] con conseguente violazione della direttiva 98/5/CE, recepita con D.lgs. n. 96/2001, che, all'art. 11, comma 4, prevede la possibilità per l'Ordine di provenienza di intervenire;
  • è venuta meno la causa di incompatibilità, riservandosi di documentare tale circostanza nel corso del giudizio.

Il caso, così, è giunto dinanzi al Cnf.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del Cnf

Ad avviso del Consiglio nazionale forense, la Direttiva 98/5/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 96/2001, prevede che l'avvio del procedimento amministrativo in cui sono coinvolti gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli stabiliti va notificato all'Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante solo quando esso si riferisce ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei predetti avvocati. Detta notifica non va eseguita in relazione ai provvedimenti relativi alla tenuta dell'albo, non essendovi previsioni in tal senso, né con riferimento all'iscrizione (dlgs. n. 98/2006; legge n. 247/2012), né alla cancellazione (legge n. 247/2012) (in tal senso Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212; nonché in senso conforme Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 aprile 2019). 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la doglianza del ricorrente relativa all'omessa notifica non è fondata. Il provvedimento impugnato, infatti, non è stato emesso all'esito di un procedimento disciplinare, ma di un procedimento relativo alla tenuta degli albi. 

Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, il Collegio osserva che il ricorrente è stato cancellato dalla sezione speciale degli Avvocati stabiliti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati [...] per "incompatibilità" ex art. 18, lett. b), della Legge n. 247/2012, avendo mantenuto la carica di legale rappresentante di una società, esercente l'attività di erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli di studio all'estero. Detta circostanza non è stata contestata dal ricorrente che si è limitato a richiamare quell'orientamento giurisprudenziale che prevede la possibilità per l'avvocato cancellato dall'albo di documentare il venir meno della situazione di incompatibilità nel corso del procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Orbene, nonostante detto richiamo, il ricorrente non ha fornito la prova del venir meno, nelle more del giudizio di impugnazione, della situazione di incompatibilità su citata. Con l'ovvia conseguenza che anche il secondo motivo di ricorso non ha trovato accoglimento.

In virtù di quanto sin qui esposto, pertanto, il Cnf ha rigettato l'impugnazione del ricorrente.