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"La prescrizione, in caso di mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5" (in senso conforme Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 59 del 21 aprile 2011). In caso di omissione o tardivo adempimento, il termine prescrizionale resta aperto.

Questo ha ribadito il Consiglio nazionale forense con decisione n. 177del 25 ottobre 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-177.pdf).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame del Cnf.

I fatti del procedimento

L'avvocato ricorrente è stato destinatario della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre per:

  • avere l'avvocato omesso la presentazione a Cassa Forense delle comunicazioni concernenti il reddito netto professionale ed il volume di affari prodotti negli anni 2004 (mod. 5 /2005), 2005 (Mod. 5/2006), 2006 (Mod. 5 /2007), 2007 (Mod. 5/2008), 2008 e 2009 (Mod. 5/2010) in violazione dell'art. 16 commi 1 e 3 e dell'art. 70 comma 4 del nuovo Codice Deontologico Forense;
  • avere l'avvocato fornito al COA notizie non veritiere facendo intendere di avere inoltrato a Cassa Forense dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i propri dati reddituali in violazione dell'art. 19 e dell'art. 71 commi 1 e 2 del Nuovo Codice Deontologico Forense.

Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento sanzionatorio, eccependo che: 

  •  per gli anni 2007, 2008 e 2009 la posizione risulta sanata;
  • per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è prescritta la azione disciplinare per intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito previdenziale sottostante.

Il caso, così, è giunto dinanzi al Cnf.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del Cnf

In forza dell'art. 19 della legge 576/1980, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali (ridotto a cinque anni dall'art. 3 comma 9 lett. b della legge n. 335/1995) decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione redittuale. Ne consegue che fino a quando non sia adempiuto l'obbligo di trasmissione del Modello 5, il termine non inizia sostanzialmente la sua decorrenza. Sul punto si veda altresì la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 79 del 1 giugno 2011 che ha affermato anche in sede disciplinare il principio in base al quale "la prescrizione, in caso di mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5" (in senso conforme Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 59 del 21 aprile 2011). Diverso è invece il regime della prescrizione con riferimento alla potestà sanzionatoria della Cassa di Previdenza per cui la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati reddituali dell'avvocato, il termine quinquennale di prescrizione dell'esercizio della potestà sanzionatoria da parte di Cassa Forense decorre dal compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere all'obbligo stesso di comunicazione " (Cassazione civile, sezione lavoro, 28.10.2019 n. 27509). 

Da quest'orientamento si deduce che il termine di prescrizione dei contributi dovuti all'ente previdenziale inizia a decorrere dall'invio del Modello 5. In caso di omissione o taridvo adempimento, detto termine resta aperto e, quindi, decorre solo dall'adempimento tardivo dell'obbligo di trasmissione. Per quanto riguarda la prescrizione della potestà sanzionataria, invece, essa matura a partire dalla scadenza del tempo concesso all'iscritto per assolvere all'obbligo. Orbene, tornando al caso di specie, l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata innforza di quanto sin qui detto. Con riguardo al capo della incolpazione relativo alla comunicazione al COA di notizie non veritiere, è emerso che il ricorrente ha affermato di aver inviato al COA attestazione dei propri dati reddituali ai fini della regolarizzazione del Modello 5, senza aver fornito prova della trasmissione a Cassa forense. Tale circostanza è stata smentita dalla Cassa previdenziale che, con una nota ha informato, l'organismo disciplinare della persistenza dell'inadempimento agli obblighi di comunicazione da parte dell'avvocato. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Cnf ha ritenuto che:

  • lacondotta posta in essere dal ricorrente appare connotata da particolare gravità essendo il comportamento del ricorrente reiteratoe, quanto al secondo capo di incolpazione, volta a trarre in inganno il COA di appartenenza circa la regolarizzazione della propria posizione previdenziale, circostanza non rispondente al vero;
  • la sanzione irrogata di mesi tre di sospensione dall'esercizio della professione appare proporzionata alla gravità del fatto e alla condotta della incolpata;
  • è correttamente accertata la responsabilità della ricorrente per i fatti così come contestati nei capi di incolpazione.