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Con la circolare INPS n. 15/2026, l'Istituto previdenziale ha riconosciuto l'estensione dell'istituto della ricongiunzione ex legge n. 45 del 1990 della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione. Questa previsione è una novità significativa per gli avvocati, in quanto per gli iscritti a Cassa Forense, il vantaggio principale è costituito dalla possibilità di ottenere una sola pensione, liquidata secondo le regole della Cassa con effetti retroattivi ai fini del diritto.

Vediamo nel dettaglio come è possibile la ricongiunzione.

La Circolare INPS

L'Ente previdenziale recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il libero professionista ha il diritto di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (Cassazione, sentenza n. 26039/2019). Ciò si fonda sul presupposto che la legge n. 45/1990 riconosce: ossia un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

In conformità a questo orientamento giurisprudenziale e ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa, la suddetta circolare l'Inps fornisce indicazioni per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria; indicazioni:

  • sia in entrata (verso la Gestione separata);
  • sia in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati).

Alla ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 45/1990.

In particolare, alla ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata si applicano i criteri stabiliti ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell'importo da trasferire.

Con riferimento alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, è stato precisato che anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo, atteso che non si può prescindere dalla natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata.

Nella circolare sono anche previsti i casi esclusi dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. Si tratta di:

  • periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione. E ciò in considerazione del fatto che tale contribuzione non è più disponibile, potendo la domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili;
  • Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell'obbligo contributivo (1° aprile 1996). In questi casi non è consentita la ricongiunzione parziale e la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l'ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione. 

Quanto alla determinazione dell'onere, è previsto che la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative (art.2, comma 2, della L. n. 45/1990). È prevista anche la facoltà di riscattare i corsi universitari di studio.

La determinazione dell'onere avviene utilizzando come parametri:

  • l'aliquota contributiva (si utilizza l'aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione);
  • la retribuzione di riferimento, per cui l'aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento, individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (o al minore numero di mesi disponibili).

Dall'onere contributivo così determinato è sottratto l'ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l'onere netto da porre a carico dell'interessato.

Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione

Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con periodicità mensile. Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia. Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa.