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Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/, INPS - Circolare numero 107 del 03-10-2022

Con Circolare n.107 del 03-10-2022 l'Inps ha dettato le istruzioni operative conseguenti alla sentenza n.104/2022 nella quale la Corte Costituzionale ha affermato 1) la legittimità costituzionale dell'art.2 comma 26 L.335/1995 nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art.18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, nella parte in cui non prevede, che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Vediamo nel dettaglio l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte Costituzionale e i conseguenti effetti della pronuncia.

Le questioni di illegittimità e la pronuncia della Corte. 

I giudici costituzionali hanno dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata dal giudice a quo in relazione all'art.2 comma 26 succitato, rilevando che l'obbligo previsto in questa norma risponde alla finalità di estendere soggettivamente ed oggettivamente la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento. Tale estensione è effettuata mediante riferimento eteronomo a norme fiscali, per cui "i soggetti tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ad iscriversi a tale forma di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono: a) coloro che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 (ora art. 53) t.u. imposte redditi (...); b) i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dello stesso art. 49."

 La Corte ha poi ricordato che l'art.18, comma 12, D.L. n.98/2011 costituisce interpretazione autentica del citato art.2 il quale deve essere interpretato nel senso che i soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti». Sul punto la Corte ha precisato che costituisce regola di diritto vivente quella secondo cui "sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale".

Quanto al rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, la Corte ha affermato che esso non si pone in termini di alternatività, bensì di complementarità, in quanto se la cassa professionale, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciutole dalla legge, decide di non includere taluni professionisti nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, si espande l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, purché ne ricorrano i relativi presupposti, ossia che ricorra l'esercizio abituale di un'attività professionale che abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo. 

 Da ciò non deriva alcuna duplicità di iscrizione ai fini previdenziali in quanto "il professionista con reddito (o volume di affari) "sottosoglia" (...) è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo". Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma interpretativa introdotta dall'art. 18, comma 12 cit. nella parte in cui non prevede che l'obbligo degli avvocati del libero foro di iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'INPS decorra dalla data della sua entrata in vigore. A questo proposito la Corte ha rilevato che "la norma costituisce disposizione non già innovativa con efficacia retroattiva, bensì di effettiva interpretazione autentica (...) sorretta dalla finalità (...) di assicurare – a partire dalla riforma previdenziale del 1995 – una copertura previdenziale anche nell'area non coperta dal regime della cassa categoriale, allorché vi sia l'esercizio dell'attività professionale con carattere di abitualità". Questa finalità si ricollega alla garanzia costituzionale di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 comma 2 Cost.).

Effetti della sentenza e istruzioni operative Inps. 

La sentenza costituzionale spiega i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In applicazione di questi principi, con la circolare n.107/2022, l'Inps ha precisato che

  • non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di appartenenza, ma solo al versamento alla stessa del solo contributo "integrativo" (escluso quello soggettivo) per: 1) i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; 2) i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti;
  • l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011 per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata.

L'esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d'ufficio, mentre le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza costituzionale saranno rese note con successivo messaggio.