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«Il documento unico di regolarità contributiva (d'ora in poi DURC) è previsto e disciplinato dall'art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002, e richiamato, nella materia dei contratti pubblici, dal D. Lgs. n. 163/06 (Cd. Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento ai requisiti necessari per partecipare a gare finalizzate all'affidamento di appalti commissionati da enti pubblici e di ottenere, in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto, i relativi pagamenti. In materia sono poi intervenuti gli artt. 31 del D.L. n. 69/13 e 4 del D.L. n. 34/2014, relativi rispettivamente all'introduzione della possibilità di acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, e di semplificazione dei relativi oneri amministrativi.
Dall'esame della normativa di riferimento [...], l'obbligo di esibizione – e di acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici». In virtù di tanto, quindi, tale obbligo non sussiste per gli avvocati (CNF, parere n. 69/2015).

La richiesta del DURC da parte degli avvocati iscritti alla Cassa forense

La diversa natura dei contributi versati alla Cassa forense e il particolare meccanismo di calcolo della pensione impediscono all'ente previdenziale in questione di rilasciare un certificato che abbia gli stessi contenuti e la stessa validità del DURC. Questa impossibilità, tuttavia, non incide sul diritto dell'avvocato iscritto di richiedere un certificato che attesti la sua regolarità contributiva con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. 

Infatti, malgrado non sussista un obbligo di esibizione e di acquisizione del DURC, gli avvocati iscritti alla Cassa forense possono farne richiesta. In questa ipotesi, essi dovranno accedere al sito del predetto ente previdenziale e all'interno di questo accedere dalla sezione "Accessi riservati" alla propria posizione personale, cliccare su "Istanze online" e selezionare "Richiesta DURC".

Una volta selezionata tale voce la procedura di richiesta si articolerà in tre fasi:

  • nella prima fase, l'avvocato dovrà proseguire, confermando le dichiarazioni presentate a video;
  • nella seconda fase, il sistema effettuerà controlli automatici e mostrerà il risultato a video. Possono verificarsi tre tipi di messaggi. 

- Il primo di impossibilità di inoltro della richiesta per mancata comunicazione dei dati reddituali per uno o più anni di obbligo. In questo caso, il sistema suggerirà di avvalersi della funzionalità i) dell'estratto contributivo per verificare a quali anni si riferisce l'omissione, ii) della regolarizzazione spontanea per sanare eventuali situazioni sanzionabili.

- Il secondo tipo di messaggio potrebbe rilevare delle anomalie. In questa ipotesi, il professionista verrà informato che, con l'inoltro della richiesta di emissione del DURC, si determineranno accertamenti per contributi impagati, sanzioni e interessi a suo carico. «In tal caso verrà rilasciata dal sistema la conferma della presa in carico della propria richiesta da parte dell'ufficio responsabile». 

    - Il terzo messaggio riguarda l'ipotesi in cui il sistema non riscontra alcuna anomalia e suggerisce di procedere per finalizzare la richiesta.

  • Nella terza fase, ove non siano riscontrate anomalie, verrà rilasciato il DURC in tempo reale o, al massimo, entro 30 giorni nei casi in cui sia necessario un intervento dell'operatore.

La richiesta del DURC da parte di società/enti

Qualora fossero società o enti a fare richiesta del DURC relativamente a un avvocato iscritto alla Cassa forense, dette società o enti dovranno procedere inviando, a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., una domanda su un modulo predisposto ad hoc e reperibile sul sito della Cassa forense nella sezione "Documenti/Modulistica". In questi casi «gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato».

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito http://www.cassaforense.it/contatti/richiesta-durc/, http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/nuova-procedura-per-il-rilascio-dei-durc-on-line/; http://www.cassaforense.it/documentazione/indice-dei-servizi/istanze-on-line/durc/richiesta-durc/.