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La domanda di riscatto, i soggetti richiedenti e il pagamento del relativo onere tramite F24

L'art. 31 Regolamento unico della previdenza forense ha previsto che possono presentare domanda di riscatto:

  • tutti gli iscritti in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali e con il pagamento dei contributi;
  • gli avvocati cancellati dalla Cassa, ma con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi degli articoli 44 e 45 del predetto Regolamento, in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali e con il pagamento dei contributi;
  • i titolari di pensione di inabilità;
  • i superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali e con il pagamento dei contributi.

Il successivo art. 32 del su descritto Regolamento individua i periodi riscattabili. Per il riscatto è dovuto un contributo che non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, a un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda. 

Da quest'anno detto onere potrà essere pagato anche tramite modello F24 e non solo tramite il consueto bollettino Mav, con possibilità anche di compensare detto contributo con i crediti vantati nei confronti dell'Erario (AdE - risoluzione 34/E del 21/5/2021).

Attivazione modalità pagamento onere riscatto tramite F24

La modalità di pagamento del contributo in questione tramite F24, come per i contributi minimi 2021, offre la possibilità a ciascun iscritto, attraverso l'accesso alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it) – Sezione "PAGAMENTI" – ISTITUTI VOLONTARI – ONERE RISCATTO – di scegliere se:

  • generare e stampare il Modello F24;
  • generare e stampare il bollettino Mav.

Se l'iscritto opta per il pagamento tramite F24 e genera il relativo modello, tale opzione:

  • disattiverà la possibilità di generare e utilizzare il bollettino Mav;
  • consentirà al sistema di produrre in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell'apposita sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi".

Il pagamento, che potrà avvenire anche attraverso compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato, verrà eseguito accedendo alla piattaforma ENTRATEL/FISCONLINE, o con le proprie credenziali o quelle del consulente di fiducia. Una volta effettuato detto accesso, bisognerà: 

  • cliccare su F24 WEB e COPIARE tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa;
  • compilare l'apposita "sezione Erario" ove si indicheranno i codici tributo e l'importo del relativo credito che eventualmente si intende compensare.

Affinché sia garantita una corretta rendicontazione nella propria posizione personale, sarà necessario:

  • utilizzare i dati inseriti da Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato, ricopiandoli fedelmente in F24WEB. E ciò per evitare che errate indicazioni di codici o dell'anno di riferimento impediscano una tempestiva, ma soprattutto corretta, imputazione dei versamenti effettuati, utili ad esempio ai fini del rilascio di certificazioni;
  • non utilizzare il modello F24 per compensare altre tipologie di contributi dovuti alla Cassa, e per i quali non è stata ancora attivata la procedura con Agenzia delle Entrate. In caso contrario si potrebbero verificare ritardate o errate imputazioni dei versamenti.

La Cassa forense, non appena ultimate le analisi di fattibilità, metterà a disposizione degli iscritti ulteriori codici per consentire, progressivamente, il versamento tramite F24 di altre tipologie di contributi.

Maggiori informazioni sono reperibili su https://www.cassaforense.it/media/9639/protocollo-pagamenti-f24-riscatto.pdf.