Autoriciclaggio, quando il protagonista non è punibile

Con la sentenza n. 30399 depositata il 5 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità prevista per il reato di autoriciclaggio, che esclude la punibilità nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, debba essere interpretata nel senso per cui l'agente può andare esente da responsabilità esclusivamente se utilizzi e goda dei beni provenienti dal delitto presupposto in modo diretto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

FATTO

La vicenda sottoposta all'esame della Corte di Cassazione traeva origine da un ricorso per riesame proposto avverso il sequestro preventivo, disposto nei confronti dei due ricorrenti indagati per il reato di autoriciclaggio, uno, e di riciclaggio, l'altro, rispetto reati presupposti di bancarotta fraudolenta.

I due ricorrenti affidavano il loro ricorso a tre motivi.

Con il primo chiedevano di censurare la motivazione del Tribunale in quanto le condotte materiali tenute non erano in grado di integrare l'elemento richiesto di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

IlTribunale, peraltro, secondo la ricostruzione dei ricorrenti,non aveva motivato neppurein merito all'elemento soggettivo e, comunque, in ordine allasussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 648 ter. 1 c.p. per cui"non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale."

Uno dei due imputati, infatti, deduceva di aver utilizzato il denaro - ritenuto provento del delitto - per adempiere ad un'obbligazione sua propria.

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. 

MOTIVAZIONI

Quanto ai primi due motivi, senza entrare nel merito della vicenda, la Corte si è limitata a verificare la esaustività della motivazione fornita dai giudici di prime cure, risolvendosi per la infondatezza delle cesure sollevate.

Interessa, invece, ripercorrere il ragionamento svolto dal supremo consesso con riguardo alla ricostruzione della causa di non punibilità di cui al co. 4 art. 648 ter1 c.p.

Tale disposizione, infatti, testualmente prevede che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale."

Come ricorda la Corte, il dibattito è sorto proprio sul significato da attribuire all'inciso iniziale "Fuori dai casi di cui ai commi precedenti".

Secondo una prima interpretazione, il comma 4 avrebbe solo la funzione di chiarire la portata del comma 1. Infatti, se il significato da attribuirgli è quello semantico e letterale, sarebbe esclusa la sua applicazione nelle ipotesi in cui viene realizzato proprio il delitto di autoriciclaggio descritto nei commi precedenti.

A questa tesi che, in pratica, determinerebbe l'inutilità del comma 4, se ne è opposta una seconda che, invece, mira a rideterminare il contenuto dell'inciso riscrivendolo nel senso di ritenere che la disposizione trova applicazione proprio "nei casi di cui ai commi precedenti".

Ne conseguirebbe che la causa di non punibilità determinerebbe una limitazione delle condotte di autoriciclaggio punibili proprio nei casi in cui i proventi del delitto commesso venissero utilizzati per fini e godimento personali.

La Corte di Cassazione opta per la prima interpretazione e ciò sulla base di diversi argomenti.

Anzitutto, la Corte fa uso del disposto dell'art. 12 delle preleggi per cui si deve preferire un'interpretazione letterale.

Peraltro, obietta la Corte, non sarebbe neppure vero che secondo questa interpretazione la disposizione non avrebbe una concreta utilità nell'economia della norma sanzionatoria. 

Il soggetto agente, infatti, è sempre chi ha commesso o concorso a commettere un delitto presupposto e in queste ipotesi il co. 4 aggiunge che ad essere punita è solo la reimmissione nel circuito economico legale dei proventi illeciti.

La causa di non punibilità, infatti, richiede un utilizzo diretto da parte dell'agente dei beni oltre all'assenza di un'attività che ostacoli l'identificazione della provenienza illecita del provento.

Tale disposizione, quindi, risponde alla logica con cui è stata introdotta dal legislatore il quale ha inteso far venire meno il privilegio della non punibilità tout court del soggetto agente del delitto presupposto, che invece era assicurata dalla clausola di riserva dell'art. 648 bis c.p., impedendo quindi all'agente di reinvestire il provento del delitto presupposto e di inquinare così il libero mercato con l'utilizzo di risorse provenienti da reato.

Così ricostruito, se il reato di autoriciclaggio consiste nel divieto di condotte decettive finalizzate a non rendere rintracciabili i proventi del delitto presupposto, sarebbe paradossale consentire ad un soggetto agente di tale delitto di usufruire di una causa di non punibilità.

La finalità del co. 4 quindi è quella di limitare la non punibilità nei casi in cui i proventi rimangano nella diretta ed esclusiva disponibilità del soggetto agente del reato presupposto, ovvero quando non si configura la condotta di autoriciclaggio.

Ne consegue che, in un caso come quello sottoposto alla disamina dellaCorte, in cui si è ritenuto configurato il reato di cui al co. 1, ci troviamo fuori dal campo di applicazione della causa di non punibilità del co. 4.

A ciò consegue il rigetto del ricorso.