Autonomia della responsabilità da reato degli enti: d.lgs. 231/2001

Con la sentenza in commento, la n. 11452, depositata lo scorso 25 marzo, la Corte di Cassazione ha precisato in che misura v'è autonomia tra reato presupposto e responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

Nel caso sottoposto alla sua attenzione avevano proposto ricorso sia il difensore dell'amministratore di una società di capitali (s.r.l.) sia il difensore della persona giuridica. 

L'amministratore era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose nei confronti di un lavoratore della società che amministrava poiché non erano state predisposte le necessarie cautele affinché il lavoratore potesse svolgere in sicurezza il lavoro che gli era stato commissionato. 

Di rimando, ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo anche la società seppure non fosse stata applicata la sanzione interdittiva, ma solo quella pecuniaria. 

La Corte di Cassazione, stante la ammissibilità del ricorso proposto, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato contestato alla persona fisica. 

Rilevava però come la declaratoria di prescrizione non facesse venire meno l'illecito amministrativo della società: "questa Corte Suprema ha infatti affermato che in presenza della declaratoria di prescrizione del reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio fu commesso l'illecito non potendo però prescindersi da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto- reato (Sez.4, n. 2248 del 18/4/2018, Rv.273399)"