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Riferimenti normativi: Art.1137 c.c. – art.66 disp.att.cod.civ.

Focus: L'ordine del giorno rappresenta l'elenco degli argomenti che saranno trattati durante la riunione e sui quali l'assemblea è chiamata ad esprimersi.Nel tempo che intercorre tra l'invio dell'avviso di convocazione e la riunione possono sopraggiungere questioni riguardanti singoli condòmini che devono essere trattate con urgenza oppure l'amministratore si accorge di aver dimenticato di inserire nell'ordine del giorno un argomento importante che non può rientrare nella generica voce "varie ed eventuali". In questi casi l'ordine del giorno incompleto può essere integrato? 

Principi generali: Qualora si voglia procedere ad integrare l'ordine del giorno l'integrazione deve essere curata dall'amministratore o, in mancanza, da chi ha notificato l'avviso di convocazione, e può essere di tre tipi: integrazione spontanea su iniziativa dell'amministratore; integrazione fatta su istanza dei condòmini; integrazione decisa direttamente in assemblea. L'amministratore che spontaneamente intende aggiornare l'ordine del giorno, aggiungendo nuovi argomenti, deve comunicare ai condomini, nei tempi e con le modalità previste, un ulteriore avviso di convocazione con le integrazioni del caso. La richiesta di integrare gli argomenti indicati nell'ordine del giorno può provenire da un singolo condomino, senza tener conto dei propri millesimi di proprietà, attraverso pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, l'amministratore ha facoltà di valutare la rilevanza dell'argomento da inserire all'ordine del giorno ma non è obbligato ad accogliere la richiesta.

A tal proposito, la Corte di Cassazione civile, sez. II, con sentenza n.26336 del 31.10.2008, si è pronunciata nel senso che non sussiste un diritto del singolo condòmino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare. La Corte ha precisato, in particolare, che se l'argomento da inserire nell'ordine del giorno è di importanza rilevante la richiesta deve provenire da un numero di condòmini interessati che rappresentino almeno un sesto del valore totale dell'edificio. A tal fine, la stessa ha richiamato l'art.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte che prevede la richiesta formale di un'assemblea straordinaria da parte dei condomini per discutere un argomento di rilevante importanza, ritenendo che il citato articolo si applica analogicamente al caso di richiesta di inserimento di un argomento rilevante all'ordine del giorno. Pertanto, ferma restando la discrezionalità dell'amministratore di accogliere o meno la richiesta dei condòmini, se quest'ultima non è stata accolta è possibile affrontare l'argomento al termine dell'assemblea, nell'ambito delle questioni rientranti nella voce "varie ed eventuali", ma non si potrà richiedere una votazione.