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Gli avvisi di accertamento relativi all'omesso versamento dell'IMU inviati dai comuni comportano una serie di attività di determinazione del valore imponibile sottostante, eccedendo il mero incrocio dei dati nelle banche dati, dunque, prima della notifica, devono essere preceduti obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000: in mancanza dell'instaurazione del contraddittorio gli atti sono annullabili.

Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti con sentenza del 1° agosto 2025 n. 387/1/25 che ha accolto la doglianza del contribuente. Dalla pronuncia si apprende che l'avviso di accertamento datato 10 dicembre 2024 e derivante da omesso versamento dell'IMU, aveva ad oggetto diverse unità immobiliari e alcune aree edificabili. Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 trova piena applicazione l'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, secondo cui tutti gli atti autonomamente impugnabili aventi ad oggetto qualsiasi tributo – dunque anche i tributi locali - devono essere preceduti dall'invito al contraddittorio preventivo a pena di annullabilità.

Detto contraddittorio è escluso per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 6-bis comma 2 della L. 212/2000, ma, per le aree fabbricabili, occorre avere riguardo a più elementi come la zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

È evidente dunque come l'attività di accertamento sottostante è ben lungi da una mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero la mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, e che dunque non può sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art. 6-bis del- la Legge n. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo.

La sentenza che qui ci impegna ha il merito di essere è tra le prime a dare applicazione al nuovo istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio. Appare, quindi, fondamentale, ai fini della difesa in sede contenziosa del contribuente, mettere in luce tutti gli elementi necessari a dare prova che l'atto non possa ricadere in quelli esclusi dal contraddittorio preventivo ovvero gli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

Meditate contribuenti, meditate.