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Inquadramento normativo: Art. 2052 c.c.; Art. 672 c.p.; Legge, n.157/1992

La responsabilità civile per danni cagionati da animali: Per i danni causati da un animale risponde il proprietario o chi ne ha la sua custodia. Tale responsabilità resta ferma anche se l'animale è sfuggito o si è smarrito, salvo che non sia provato il caso fortuito.

Focus: La responsabilità per danni cagionati da animali non si fonda su un comportamento attivo o omissivo delle persone che hanno la custodia dell'animale, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra questi soggetti e l'animale (Cass. civ., n. 10402/2016).

Caso fortuito: Il limite a questo tipo di responsabilità è dato da un elemento esterno, il caso fortuito. Tale elemento non attiene ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno. In buona sostanza, il caso fortuito è configurabile in un elemento esterno imprevedibile, riconducibile al danno concretamente verificatosi e non all'imprevedibilità del comportamento dell'animale che ne è fonte immediata. Ne consegue che spetta al danneggiato provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso [...], mentre colui che ha la custodia di quest'ultimo, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass., n.7260/2013, Cass. civ., n. 10402/2016). Pertanto, se tale ultima prova non viene fornita, ossia non viene provato il predetto caso fortuito e, quindi, il su citato elemento esterno caratterizzato da imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità, del danno risponde il proprietario dell'animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili (Cass., n. 75/1983 , Cass. civ., n. 10402/2016 ). 

Natura responsabilità civile per danni cagionati da animali: Questo tipo di responsabilità ha natura extracontrattuale. Tuttavia, quando l'animale costituisce un mezzo per adempiere un'obbligazione, allora la responsabilità è contrattuale. Si pensi ad un cavallo utilizzato per le lezioni di equitazione. Orbene, in tali ipotesi, se l'allievo subisce lesioni da parte dell'animale, il discente non dovrà provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, ma dovrà dimostrare solo le lesioni e il fatto che esse siano state subite durante la lezione, proprio come succede nel caso in cui l'allievo di una scuola guida si procura lesioni mentre si trova sulla vettura con l'istruttore della scuola (Corte d'Appello Roma, sentenza del 29 maggio 2018).

La responsabilità penale per danni cagionati da un animale: Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258 Alla stessa sanzione soggiace:

  • chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  • chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

I comportamenti suddetti non costituiscono più reato e, infatti, sono soggetti a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Esclusione della colpa: Per escludere la colpa, intesa come mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso, l'orientamento giurisprudenziale non è pacifico. Alcune pronunce, infatti, hanno stabilito che non è sufficiente che l'animale si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. 

Si pensi ad esempio al caso in cui, mentre il cane è custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a molla, un terzo, pur sapendo del cane, la cui presenza è segnalata da apposito cartello, si introduce e l'animale gli provoca lesioni (Cass. pen., n. 14829/2006). In tali ipotesi, alcune pronunce giurisprudenziali hanno escluso la colpa del proprietario del cane. Di recente, la Corte di legittimità ha ritenuto, invece, che un cartello "ATTENTI AL CANE" ben in vista al cancello d'ingresso della villetta non basta, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aggredisce e cagiona un danno ad un terzo, in quanto il proprietario deve comunque provvedere ad un'adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (Cass. pen., n., n. 17133/2017, Cass. pen., n. 51448/2017).

Responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla fauna selvatica: L'orientamento prevalente tende ad escludere che la pubblica amministrazione possa essere considerata padrona della fauna selvatica. Infatti, in relazione agli animali selvatici, proprio per il loro trovarsi in uno stato di completa libertà, non è ipotizzabile una potestà di governo in capo alla P.A. Ne consegue che quest'ultima non può essere ritenuta responsabile ex art. 2052 c.c.. Essa, tutt'al più, potrà rispondere alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). In tali casi, il risarcimento non va chiesto allo Stato, dal momento che quest'ultimo ha riservato alle Regioni il potere di disciplinare e subdelegare la materia relativa alla gestione e tutela della fauna selvatica. Ne consegue, pertanto, che sarà necessario verificare, caso per caso, se e in che termini, alla luce delle legislazioni regionali, è stata attuata la subdelega delle funzioni e la gestione della fauna selvatica (Giudice di pace Campobasso, sentenza del 27 marzo 2018).