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L'art. 58 del Decreto Legge n. 104/2020, il cosiddetto - decreto Agosto - introduce un contributo a fondo perduto specifico per la filiera della ristorazione.

È previsto infatti un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 - data di entrata in vigore del Decreto - con codice ATECO prevalente 56.10.11 -ristorazione con somministrazione, 56.29.10 e 56.29.20 - mense e catering continuativo su base contrattuale - .

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale ed è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile e viene effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il successivo art. 59 sempre del Decreto Legge Agosto introduce un ulteriore contributo a fondo perduto specifico per gli esercenti di attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici. Spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

•per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

•per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:

•l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;

•l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese di giugno del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

1.000 euro per le persone fisiche;

2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

e non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Non resta che attendere le direttive attuatrici e presentare le relative istanze.

Meditate contribuenti, meditate.