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Riferimenti normativi: Art.19 L. n.74/1987

Focus: Nel nostro ordinamento esistono particolari agevolazioni che si traducono in vere e proprie esenzioni fiscali sugli accordi di separazione coniugale. I benefici fiscali di esenzione da imposta di bollo, in particolare, sono previsti nel caso di separazione consensuale.

Principi generali: Il legislatore fiscale ha previsto, all'art.19 della Legge 6 marzo1987 n.74, l'esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, di registro ed ipocatastale, per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi per regolamentare i loro rapporti futuri, conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale. Gli accordi di separazione, che contengono anche le negoziazioni patrimoniali ed economiche relative ai beni da dividere in occasione della separazione, essendo atti consensuali, dovranno essere sottoposti successivamente al vaglio del giudice che ne verifica la conformità alla legge. Solo quando gli stessi sono omologati dal giudice, con il decreto di separazione, sono validi e producono effetti traslativi del diritto reale sul bene in caso di trasferimenti di proprietà immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 39 del 10 febbraio 2020, ha precisato che "la norma succitata ha natura speciale ed oggettiva e il regime fiscale di favore può operare solo nella misura in cui si tratti di convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione o nel divorzio, operando esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali, attività funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi coniugale". Ha chiarito, inoltre, che"il regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, di cui all'articolo 19, legge n. 74/1987, trova applicazione anche se sono trascorsi più di cinque anni tra il decreto di omologa del tribunale e la stipula dell'atto notarile di esecuzione, in quanto né il decreto di omologa, né la normativa fiscale prevedono termini entro cui dare esecuzione all'accordo, a prescindere dalla natura dei diritti (nel senso che si può trattare anche di diritti formalmente diversi da quelli originariamente inseriti nell'accordo) (risposta interpello 25.11.2019 n. 493)". In particolare, in materia di esenzione da imposta di bollo dei suddetti accordi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.3110/2016, si è espressa nel senso che << tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di "negoziazione globale", compresi i trasferimenti mobiliari o immobiliari, volti a definire la crisi coniugale destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono usufruire della esenzione dell'imposta di bollo>>.

Tale principio è stato richiamato dalla Commissione tributaria regionale per le Marche con sentenza n.178 del 09 febbraio 2021. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza dei giudici di prime cure che avevano dichiarato la decadenza dalla riscossione dell'imposta di bollo e di registro di due scritture private, regolanti la divisione del patrimonio mobiliare fra i due coniugi, a seguito della separazione consensuale del 14.11.2002. Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, esposta nell'appello, i giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto intervenuta la decadenza della riscossione atteso che le due scritture private, datate 23.02.2007, non erano state esposte in alcun provvedimento. La Commissione tributaria regionale, invece, richiamando il principio esposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza.n. 3110/2016, ha osservato che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per l'agevolazione fiscale di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19. Si tratta, infatti, di atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale per i quali non è necessario che gli stessi siano esposti nella sentenza di separazione omologata. Di conseguenza, i giudici della Commissione tributaria regionale hanno rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate.