Denaro-contante

Il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, cosiddetto "Cura Italia" potrebbe tranquillamente battezzarsi come Decreto "600 euro"; infatti gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 riconoscono un'indennità risarcitoria, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a tutte le categorie lavorative individuate, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con ulteriori auspicabili provvedimenti specifici.

Con il messaggio n. 1288, pubblicato sul sito I.n.p.s. venerdi scorso, si riepilogano le nuove misure risarcitorie anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali del sito internet dell'INPS.

A quanto pare l'I.n.p.s., smentendo le dichiarazioni dei giorni scorsi del suo presidente Pasquale Tridico, non intende attuare il fatidico "click day", e le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Estromessa alla competenza dell'I.n.p.s. invece, l'indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse pari a 50 milioni di euro, sono state attribuite alla gestione della società "Sport e Salute S.p.A." che provvederà all'istruzione delle domande, all'erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 96 del decreto.

Le indennità risarcitorie gestite dall'I.n.p.s. sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse; sinteticamente:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ai sensi dell'art. 27;

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali previdenziali "AGO" - Assicurazione generale obbligatoria Inps, vale a dire artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS ai sensi dell'art. 28;

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, - 17 marzo 2020 - non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 ai sensi dell'art. 29;

- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 30;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 ai sensi dell'art. 38.

Si precisa e ribadisce che le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Ovviamente sono ancora molti i lati oscuri del provvedimento, ma auspichiamo che la circolare di prossima emanazione faccia luce sui dubbi ancora aperti; una su tutte la particolare situazione di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco; l'art. 28 del D.L. n. 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, e non viene contemplato l'Enasarco; si deve chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco. 

Tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame sono esclusi i professionisti cosiddetti ordinistici, iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; in ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dall'art. 44 del D.L. n. 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria. La Presidenza del Consiglio a mezzo comunicato stampa n. 37/2020 ci fa sapere infatti che tale fondo è stato pensato - come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini -.

Tutto il mondo autonomo ha dunque il proprio reddito da quarantena: 600 euro; purtroppo non basterà ad evitare il collasso di molte piccole e medie realtà del tessuto imprenditoriale; per famiglie e imprese, in termini di sgravi e facilitazioni, c'è ancora tutto da fare. La Germania ci insegna che non si può intervenire di fioretto per salvare la nostra economia ma ci vogliono interventi forti, introdurre strumenti straordinari in termini di immissione della liquidità, che siano percepiti come tali dagli italiani.

Attendiamo, come sempre, prova di maturità e responsabilità del nostro governo; attendiamo fiduciosi.

Meditate contribuenti, meditate, ed ovviamente, restiamo tutti a casa.