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Riferimenti normativi: Art.39, comma 1, lett. d), D.P.R.n.600/73

Focus: L'Amministrazione finanziaria, in generale, può emettere accertamenti induttivi basati su presunzioni. Presunzioni semplici, di cui non si ha certezza scientifica, possono essere poste a fondamento di un accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina la plusvalenza, dichiarata dal contribuente, scaturente da cessione di licenza per taxi? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n.17594 depositata il 31 maggio 2022.

Principi generali: Dalla disciplina contenuta nell'art.39, comma 1, lett. d), D.P.R.n.600/73, si rileva che "per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica dei redditi dichiarati se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva accertato il valore della plusvalenza realizzata da una contribuente con la cessione di una licenza per taxi. In particolare, la stessa aveva rideterminato il valore della plusvalenza su base presuntiva, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. d), D.P.R.29/09/1973, n. 600, con conseguente maggiore imposizione ai fini IRPEF. La contribuente, quindi, aveva impugnato l'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato della plusvalenza. La sentenza emessa è stata impugnata con appello principale da parte dell'Amministrazione finanziaria e con appello incidentale del contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dell'ufficio respingendo quello incidentale del contribuente. In particolare, la Commissione, dopo aver disposto d'ufficio l'acquisizione di informazioni alla Guardia di Finanza circa il costo medio di una licenza per taxi nel Comune di competenza, nell'anno oggetto di accertamento, osservava che il corrispettivo indicato dalla contribuente era contrario ad ogni logica di mercato. La contribuente, a questo punto, proponeva ricorso per Cassazione lamentando che la Commissione avesse fatto ricorso a poteri istruttori che, pur spettandole d'ufficio, non la legittimavano a sopperire a carenze probatorie della pretesa erariale. Tra i vari motivi, inoltre, la stessa eccepiva la violazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600/1973, 2727 e 2729 cod. civ., perché il giudice di secondo grado aveva fondato la sua decisione sulla base di presunzioni prive del carattere di gravità, precisione e concordanza. Infatti, la Commissione aveva preso in considerazione, come dato certo, elementi privi di scientificità e verificabilità, quali la stima del valore medio di una licenza taxi operata dalla Guardia di Finanza o attinta da notizie giornalistiche. Inoltre, riproponendo una censura già formulata nel proprio appello incidentale, la ricorrente eccepiva che l'avviso di accertamento notificato menzionava, senza allegare la relativa documentazione, in violazione dell'art.7 dello statuto del contribuente, i dati riportati su alcuni siti Internet e articoli di giornale, nonché il bando di concorso adottato da un altro Comune per il rilascio di nuove licenze.

Da tali atti l'amministrazione aveva desunto, come fatto sostanzialmente notorio, l'esistenza di un prezzo corrente per il trasferimento delle licenze assai più alto di quello dichiarato dalla contribuente. Alla luce di queste osservazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso sulla base del principio di diritto secondo cui << in tema di imposte sui redditi, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di una licenza per taxi, ove l'Ufficio si sia avvalso della prova a mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza degli elementi assunti a fronte della presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale, nonché ad accertare che il fatto da provare sia possibile, secondo un criterio di normalità e in base a regole di esperienza». In merito ai principi che governano il ricorso alla prova per presunzioni, il collegio ha richiamato la sentenza della Cass. Sez. Un., n. 9961/1996, secondo la quale al giudice è consentito arrivare alla conoscenza di un fatto, per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico che consente di desumerlo da un fatto noto; in tal senso, e quando — come nella specie — si fa riferimento alle cd. presunzioni semplici, non occorre che tra i due fatti sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e in base a regole di esperienza (v. anche Cass.n. 21403/2021; Cass. n. 1163/2020). La Suprema Corte ha, poi, rilevato che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione, la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale improntato a tali criteri non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (Cass. n. 5279/2020; Cass. n.29540/2019; Cass. n. 22656/2011). Per questo motivo ha disposto il rinvio della causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione al fine di riesaminare la causa tenendo conto dei suddetti principi.